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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2111/2021 del 29/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato il rigetto della loro domanda di risoluzione del rapporto derivante dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 820/1990. Contestavano in particolare l'interpretazione del giudicato esterno (sent. 820/1990) che, a giudizio della Corte d'appello, avrebbe limitato l'obbligo dei promissari acquirenti al solo capitale del mutuo (offerte di pagamento considerate congrue), escludendo oneri accessori e interessi; inoltre censuravano la decisione che avrebbe attribuito alla sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. la funzione di modificare la ripartizione negoziale del prezzo tra i due immobili e avevano contestato la valutazione di offerte reali, diffide e della debenza di interessi moratori e compensativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo e, parzialmente, l'ottavo motivo (nella parte relativa agli interessi compensativi ex art. 1499 c.c.), ha rigettato il quinto motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto erronea l'interpretazione data dalla Corte d'appello al contenuto del giudicato costituito dalla sentenza n. 820/1990: l'accollo del mutuo comprende, salvo pattuizioni contrarie, anche gli interessi; la sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. non può riformare l'assetto negoziale dei contraenti in ordine alla ripartizione del prezzo fra i due immobili. Ha inoltre ritenuto che gli interessi compensativi sulla somma dovuta per l'appartamento consegnato nel 1976 sono dovuti ai sensi dell'art. 1499 c.c. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la rideterminazione del contenuto del giudicato esterno e delle questioni accessorie, regolando anche le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Consente il sindacato in cassazione sull'interpretazione del giudicato esterno: l'errata interpretazione di un provvedimento giurisdizionale è sindacabile per violazione di legge

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto ad effetti traslativi non può modificare l'assetto negoziale convenuto dalle parti (prezzo e modalità di pagamento), salvo che non sia esperita l'actio quanti minoris insieme alla domanda di trasferimento coattivo

  • art. 1208, n. 3 c.c.

    Riferimento alla disciplina dell'offerta reale: l'offerta deve essere conforme ai requisiti previsti dalla legge e idonea a estinguere o a rendere esigibile l'obbligazione

  • art. 1210 c.c.

    Norma che disciplina l'offerta reale e le sue forme e conseguenze; la corte richiama la necessità che l'offerta reale corrisponda allo schema previsto dalla legge

  • art. 1453 c.c.

    Regola gli effetti della risoluzione per inadempimento: la domanda di risoluzione non priva automaticamente di efficacia le statuizioni della sentenza costitutiva che ha trasferito la proprietà subordinatamente al pagamento

  • art. 1454 c.c.

    Disciplina la diffida ad adempiere e gli effetti della diffida ai fini della risoluzione per inadempimento; la corte ha ravvisato che la valutazione della diffida va fatta alla luce del contenuto effettivo delle obbligazioni

  • art. 1282 c.c.

    Richiamata in ordine alla disciplina degli interessi (in combinato con art. 1499 per il tema degli interessi compensativi)

  • art. 1499 c.c.

    La consegna del bene fruttifero prima del pagamento del prezzo comporta, salvo diversa pattuizione, la decorrenza degli interessi legali compensativi sul prezzo: tali interessi sono dovuti indipendentemente dalla mora e mirano a riequilibrare economicamente le parti

Massime di principio

  • L'accollo del mutuo comprende, salvo pattuizioni contrarie, l'obbligazione di pagare sia il capitale sia gli interessi incorporati nelle rate: non può essere interpretato come limitato al solo capitale salvo chiara disposizione.
  • La sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. tiene luogo del contratto ma non può alterare l'assetto negoziale originario tra le parti (es. ripartizione del prezzo tra più beni) se non nei limiti consentiti e previo esperimento delle azioni appropriate (es. actio quanti minoris).
  • In caso di contrasto tra il contenuto di precedenti provvedimenti giudiziali, occorre interpretare il giudicato esterno alla luce del diritto e non degli atti negoziali: errori di interpretazione sono sindacabili per violazione di legge.
  • Gli interessi compensativi ai sensi dell'art. 1499 c.c. maturano dalla consegna del bene e sono dovuti indipendentemente dalla mora; vanno distinti dagli interessi moratori che presuppongono l'inadempimento.
  • Offerte reali e diffide devono essere valutate rispetto al contenuto effettivo dell'obbligazione così come risultante dal giudicato: un'offerta può essere inefficace se non corrisponde alla consistenza dell'obbligazione accertata.
  • In presenza di plurimi provvedimenti giudiziari precedenti, il sindacato in sede di gravame o cassazione deve accertare esattamente cosa ciascuna sentenza abbia deciso (limiti del giudicato) prima di escludere pretese accessorie come interessi o rivalutazioni.

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