Ordinanza n. 1110/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: -del decreto della Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 23/6/2026, notificato in data 28/6/2026, con il quale è stato disposto nei confronti del Sig. -OMISSIS- il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.; - del verbale Stazione Carabinieri di -OMISSIS- di ritiro cautelare del 28/6/2026 in esecuzione del predetto decreto; - della nota della Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS- dell’1/8/2024 (doc. 3), espressamente richiamata a pag. 1 del decreto prefettizio quale presupposto del provvedimento, impugnata in via derivata e per quanto di ragione; - della comunicazione di avvio del procedimento prefettizio del-OMISSIS-, ove esistente, ove effettivamente formata e/o ove ritenuta comunicata, nonché della relativa relata o prova di spedizione e ricezione; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, interno o istruttorio, anche non conosciuto, ivi compresi eventuali pareri, informative, relazioni, registrazioni audio e supporti informatici posti a base della decisione; - del decreto della Prefettura-U.T.G. di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio del 23 giugno 2026 che vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e dispone la cessione delle armi entro 150 giorni, con confisca e distruzione in caso di inottemperanza; verbale di ritiro cautelare e atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., notificato il 28 giugno 2026, il verbale di ritiro cautelare delle armi e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento e la sospensione. Ha contestato, tra l’altro, la comunicazione di avvio del procedimento e la relativa prova di ricezione, nonché la nota della Polizia Stradale del 1° agosto 2024 richiamata quale presupposto del decreto. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriori motivi di merito specificamente esaminati. La Prefettura si è costituita formalmente il 2 settembre 2026, senza depositare documentazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha ordinato alla Prefettura di depositare al più presto la documentazione che provi l’avvenuta ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, la trascrizione delle frasi pronunciate dal ricorrente al momento del fermo del 31 luglio 2024 verso le ore 9:20 e gli eventuali file audio richiamati nella relazione della Polizia Stradale del 1° agosto 2024, oltre a una relazione dettagliata sulla vicenda e ogni ulteriore elemento utile. Nelle more ha sospeso parzialmente il decreto, limitatamente alla confisca e distruzione delle armi in caso di mancata cessione a terzi autorizzati entro 150 giorni dalla notifica; le armi restano temporaneamente custodite presso l’Autorità di pubblica sicurezza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, c.p.a.
Ravvisata l’opportunità di ordinare alla P.A, ai sensi dell’art. 2, comma 2°, cpa, il deposito, al più presto possibile, di
Il TAR richiama la disposizione quale base per ordinare all’amministrazione il deposito di documenti e chiarimenti necessari all’istruttoria.
art. 39 T.U.L.P.S.
del decreto della Prefettura - U.T.G. di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 23/6/2026, notificato in data 28/6/2026, con il quale è stato disposto nei confronti del Sig. -OMISSIS- il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.;
La norma è indicata come base legale del divieto prefettizio impugnato; l’ordinanza non ne svolge un’interpretazione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 1022/2026 - Latina, Sezione 2
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 399/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 139/2026 - Potenza, Sezione 1
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 4500/2026 - Milano, Sezione 3
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 1331/2026 - Brescia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 ott 2026Ordinanza n. 1333/2026 - Brescia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →