L.R. Puglia 30/2012
Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 30/2012 promuove, in attuazione della Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale immateriale, la tutela e la diffusione delle musiche e danze popolari di tradizione orale del territorio. Prevede un programma triennale di interventi, l’istituzione di un settore dell’albo regionale per i soggetti senza scopo di lucro operanti nel settore e contributi annuali a gruppi, associazioni, fondazioni ed enti locali, con specifiche percentuali massime di spesa ammissibile.
Tutela e valorizzazione delle musiche e danze popolari di tradizione orale in Puglia
Tutela e valorizzazione delle musiche e danze popolari di tradizione orale
La legge disciplina interventi regionali della Puglia a sostegno del patrimonio immateriale costituito dalle musiche e dalle danze popolari di tradizione orale storicamente radicate nel territorio regionale. L’obiettivo è favorirne la salvaguardia, la trasmissione e la più ampia diffusione nelle comunità locali.
Finalità e ambito di intervento
La Regione, in attuazione della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale originate o consolidate nei propri territori. La legge mira anche a sostenere la pratica musicale, promuovendo iniziative e agevolandone l’esercizio.
Programmazione degli interventi
Per coordinare in modo organico le iniziative regionali del settore, la Giunta regionale approva un programma triennale integrato di interventi nel campo della musica popolare, previo parere della Commissione consiliare competente. Il programma indica inoltre le risorse finanziarie da iscrivere nei bilanci annuali di previsione in un apposito capitolo di spesa.
Albo regionale dei soggetti operanti nel settore
La Regione istituisce un settore specifico dell’albo regionale previsto dalla disciplina regionale sullo spettacolo. Possono iscriversi i soggetti che operano nel campo della musica e della danza popolare, purché costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro.
I requisiti, le modalità di iscrizione e le procedure di aggiornamento del settore dell’albo sono demandati a un’integrazione del regolamento regionale in materia di spettacolo.
Contributi a favore di gruppi, associazioni e fondazioni
Sulla base della programmazione triennale e nei limiti delle risorse disponibili, la Regione concede contributi annuali a gruppi, associazioni iscritte all’albo regionale e fondazioni per:
- acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature musicali fisse e mobili, fino al 20% della spesa ammissibile;
- attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, fino al 20% della spesa ammissibile;
- percorsi di formazione e approfondimento sulle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi, fino al 50% della spesa ammissibile;
- realizzazione di CD e DVD con produzioni musicali originali dei gruppi, fino al 20% della spesa ammissibile.
Contributi a favore degli enti locali
Sempre in base alla programmazione pluriennale e alle risorse disponibili, la Regione concede contributi annuali agli enti locali, singoli o associati, per:
- realizzare archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da ricerche sul campo, in coordinamento con il sistema archivistico e bibliotecario regionale, fino al 50% della spesa ammissibile;
- organizzare festival, raduni e altre iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e danze popolari di tradizione orale, anche in collaborazione con soggetti associativi e privati del settore, fino al 30% della spesa ammissibile.
Valutazione di attualità
La legge risulta ancora vigente nel testo fornito e non contiene termini di efficacia limitati a esercizi finanziari già conclusi. Non emergono elementi di obsolescenza tali da considerarla deprecata.
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