L.R. Puglia 28/2012
Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 28/2012 modifica la disciplina sulla pianificazione e autorizzazione paesaggistica, introduce l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, ridefinisce la delega ai Comuni per interventi di lieve entità e adegua alcune norme di coordinamento finanziario e procedurale. Interviene anche sul PUE in presenza di vincoli specifici, prevedendo la conferenza di servizi. Entrata in vigore: stesso giorno della pubblicazione.
Semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica
Semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica
La legge regionale Puglia n. 28 del 2012 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale in materia paesaggistica e, in via coordinata, su una disposizione urbanistica collegata. Il provvedimento mira a semplificare i procedimenti, chiarire la delega ai Comuni e disciplinare i poteri sostitutivi regionali.
Modifiche alla disciplina regionale sulla pianificazione paesaggistica
La legge modifica la legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, incidendo su aspetti organizzativi, procedurali e finanziari della pianificazione paesaggistica.
In particolare:
- è aggiornata la copertura degli oneri applicativi della legge, con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti nei singoli esercizi finanziari;
- viene eliminato il richiamo al supporto del Comitato urbanistico regionale nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 7;
- è introdotto un nuovo articolo sui poteri sostitutivi regionali;
- è riscritto il procedimento di delega ai Comuni;
- sono apportate modifiche al regime del capitolo di spesa relativo all’attuazione del Piano paesaggistico regionale.
Poteri sostitutivi della Regione
La disciplina introduce un meccanismo di intervento sostitutivo della Regione nel caso di inerzia dell’amministrazione delegata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Se decorre inutilmente il termine entro cui l’amministrazione delegata deve adottare i provvedimenti di propria competenza, l’interessato può chiedere alla Regione l’esercizio dei poteri sostitutivi. La Regione deve provvedere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, anche nominando un commissario ad acta.
Delega ai Comuni e vigilanza regionale
La Giunta regionale effettua la ricognizione dei Comuni singoli e delle associazioni di Comuni che possiedano i requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica richiesti e che abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Sulla base di tale verifica, attribuisce la delega e ne disciplina le modalità di esercizio, nel rispetto dell’autonomia organizzativa comunale.
La legge stabilisce inoltre che:
- gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono delegati ai Comuni;
- per tali interventi non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 richiamato dalla legge;
- la Regione esercita la vigilanza sull’esercizio del potere delegato.
Aspetti finanziari
La legge adegua la disciplina contabile collegata all’attuazione della normativa paesaggistica, prevedendo specifici capitoli di spesa nell’ambito dell’UPB 03.01.01:
- per le spese di funzionamento per la qualità del paesaggio;
- per le spese connesse con l’attuazione del Piano paesaggistico regionale.
Conferenza di servizi per i PUE in presenza di vincoli
La legge modifica anche l’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20. Quando un Piano urbanistico esecutivo (PUE) riguarda aree gravate da vincoli specifici derivanti da norme o piani regionali o nazionali, contestualmente al deposito il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, deve indire una conferenza di servizi.
Alla conferenza partecipano i rappresentanti delle amministrazioni competenti al rilascio degli atti di consenso necessari, comunque denominati.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
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