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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24270 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva rigettato la sua richiesta di revocazione della precedente sentenza n. 61/01/15. Secondo l'Agenzia, la C.T.R. avrebbe commesso un errore di fatto richiamando una sentenza relativa a un diverso accertamento nei confronti della società, anziché la sentenza n. 225/04/14, favorevole all'Ufficio e relativa all'accertamento posto alla base della pretesa tributaria nei confronti del socio per la presunta distribuzione di utili extracontabili. L'Agenzia sosteneva inoltre che, per la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., non fosse necessario che la sentenza erroneamente richiamata fosse passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Ha chiarito che il requisito del giudicato non è richiesto per l'errore di fatto previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., ma che l'errore deve essere decisivo, riguardare un fatto non controverso e costituire il fondamento necessario ed esclusivo della decisione. Nel caso concreto, anche ammesso che il richiamo alla sentenza relativa a un diverso accertamento costituisse errore di fatto, tale errore non era determinante, poiché la decisione si fondava anche sulla carenza di prova della distribuzione degli utili, sulle risultanze del bilancio e sull'assenza di rapporti di parentela tra i soci. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre spese generali, accessori ed esborsi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1

    La disposizione disciplina la revocazione delle sentenze tributarie. La Corte ha ritenuto applicabile la revocazione ordinaria alle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali, nei limiti e secondo i motivi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • Art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Una sentenza può essere oggetto di revocazione per errore di fatto quando sia effetto del preteso errore di fatto.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto non controverso, risultante dagli atti, e deve essere decisivo: il fatto erroneamente percepito o ignorato deve costituire il fondamento necessario ed esclusivo della decisione, con un nesso logico e giuridico tale che, se correttamente percepito, avrebbe condotto a una decisione diversa.

  • Art. 395 c.p.c., nn. 5 e 6

    Il requisito della contrarietà a un precedente giudicato riguarda ipotesi diverse da quella dell'errore di fatto prevista dal n. 4 e non può essere richiesto per quest'ultima.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La norma consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo dedotto dall'Agenzia è stato tuttavia ritenuto infondato.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio: non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o l'interpretazione giuridica adottata dal giudice.
  • L'errore deve riguardare un fatto obiettivo, non controverso e chiaramente risultante dagli atti; inoltre deve essere decisivo e costituire la premessa necessaria della decisione.
  • Il semplice richiamo a una sentenza diversa o inesatta non comporta automaticamente la revocazione, se la decisione è sorretta anche da autonome e sufficienti ragioni.
  • Per l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è necessario che la sentenza erroneamente considerata sia passata in giudicato; il giudicato è rilevante per altre ipotesi di revocazione.
  • Quando l'accertamento nei confronti di una società costituisce il presupposto di quello rivolto al socio per utili extracontabili, la contestazione dell'accertamento societario non esonera comunque l'Amministrazione dall'onere di dimostrare, nel giudizio sul socio, gli elementi fondanti la distribuzione degli utili, soprattutto se la decisione poggia su valutazioni probatorie autonome.

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