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Ordinanza

Ordinanza n. 2102/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) della determinazione del Servizio 7 del detto Comune n. 660, recante data di registrazione 06/05/2026, successivamente notificata, avente ad oggetto “Acquisizione al patrimonio comunale ai sensi degli artt.: 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 a titolo originario” del fondo agricolo, ivi descritto, in proprietà del ricorrente sul quale insistono impianti serricoli; 2) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso, e segnatamente,: 2.1) dell’ingiunzione a demolire n. 109 del 23/02/2006 e successivo accertamento dell’inottemperanza del 07/06/2006; 2.2) dell’ingiunzione a demolire n. 52 del 25/02/2021 e successivo accertamento dell’inottemperanza del 02/07/2022; 2.3) dell’ordinanza n. 229 del 18/1/2024 e della pedissequa determina n. 1511 del 10/12/2024 di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell’importo di Euro 20.000,00; 2.4) dell’accertamento eseguito in data 23/04/2026 dal Comando polizia municipale con il quale si assume “la persistenza e piena attualità delle [ritenute] opere abusive”.

Giustizia amministrativa202604114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di acquisizione al patrimonio comunale del fondo agricolo ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, con impugnazione degli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il proprietario ha impugnato la determinazione comunale di acquisizione al patrimonio comunale del fondo agricolo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti: le ingiunzioni di demolizione del 2006 e del 2021, i relativi accertamenti di inottemperanza, l'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro, la determinazione di applicazione della sanzione e l'accertamento del 23 aprile 2026 relativo alla persistente attualità delle opere abusive. La censura sostanziale prospettata riguarda l'illegittima applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001: secondo il ricorrente, gli impianti serricoli sarebbero soggetti a CILA in base alla legge regionale Campania n. 8/1995 e non a permesso di costruire. Il Comune ha eccepito i profili di inammissibilità e irricevibilità, sostenendo che l'atto di acquisizione è vincolato e consequenziale e non può essere viziato da illegittimità riferibili ad atti presupposti non tempestivamente impugnati.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente né sulla domanda cautelare né sui motivi di merito. Ha rilevato, anche ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, ritenendo che l'atto di acquisizione, quale atto vincolato e consequenziale adottato ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, potrebbe non essere utilmente censurato mediante contestazione tardiva degli atti presupposti non tempestivamente impugnati. Per consentire la decisione sull'istanza cautelare, ha ordinato sia al Comune sia al ricorrente di depositare gli atti presupposti indicati nell'epigrafe entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, unitamente a eventuali memorie sulla questione preliminare. Il TAR ha espressamente escluso, nelle more, l'adozione di misure cautelari interinali, anche in considerazione dei prospettati profili di inammissibilità e irricevibilità, e ha fissato la prosecuzione della trattazione camerale al 10 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 31, per l'atto comunale di acquisizione al patrimonio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento del regime sanzionatorio edilizio e dell'acquisizione; il TAR ha prospettato che l'atto di acquisizione, se vincolato e consequenziale, non possa essere impugnato per vizi riferibili ad atti presupposti non tempestivamente contestati.

  • Legge Regionale della Campania n. 8/1995

    Invocata dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui gli impianti serricoli sarebbero soggetti a CILA e non a permesso di costruire.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda cautelare e alla richiesta di sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi del comma 10.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per la rilevazione d'ufficio di possibili profili di inammissibilità e irricevibilità, sottoposti al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Quando l'acquisizione al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce atto vincolato e consequenziale rispetto agli atti repressivi presupposti, la sua impugnazione non può, in linea di principio, essere utilizzata per contestare vizi degli atti presupposti non impugnati tempestivamente; la questione deve essere verificata alla luce degli atti del procedimento.
  • Ai fini della decisione cautelare, qualora emergano possibili profili di inammissibilità o irricevibilità del ricorso connessi alla tardiva contestazione degli atti presupposti, il giudice può disporre l'acquisizione degli atti del procedimento e assegnare alle parti un termine per il deposito di documenti e memorie, rinviando la decisione cautelare.
  • In presenza di possibili cause ostative all'esame della domanda cautelare, il giudice può non adottare misure cautelari interinali nelle more degli adempimenti istruttori e della successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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