Ordinanza n. 2102/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) della determinazione del Servizio 7 del detto Comune n. 660, recante data di registrazione 06/05/2026, successivamente notificata, avente ad oggetto “Acquisizione al patrimonio comunale ai sensi degli artt.: 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 a titolo originario” del fondo agricolo, ivi descritto, in proprietà del ricorrente sul quale insistono impianti serricoli; 2) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso, e segnatamente,: 2.1) dell’ingiunzione a demolire n. 109 del 23/02/2006 e successivo accertamento dell’inottemperanza del 07/06/2006; 2.2) dell’ingiunzione a demolire n. 52 del 25/02/2021 e successivo accertamento dell’inottemperanza del 02/07/2022; 2.3) dell’ordinanza n. 229 del 18/1/2024 e della pedissequa determina n. 1511 del 10/12/2024 di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell’importo di Euro 20.000,00; 2.4) dell’accertamento eseguito in data 23/04/2026 dal Comando polizia municipale con il quale si assume “la persistenza e piena attualità delle [ritenute] opere abusive”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di acquisizione al patrimonio comunale del fondo agricolo ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, con impugnazione degli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Il proprietario ha impugnato la determinazione comunale di acquisizione al patrimonio comunale del fondo agricolo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti: le ingiunzioni di demolizione del 2006 e del 2021, i relativi accertamenti di inottemperanza, l'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro, la determinazione di applicazione della sanzione e l'accertamento del 23 aprile 2026 relativo alla persistente attualità delle opere abusive. La censura sostanziale prospettata riguarda l'illegittima applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001: secondo il ricorrente, gli impianti serricoli sarebbero soggetti a CILA in base alla legge regionale Campania n. 8/1995 e non a permesso di costruire. Il Comune ha eccepito i profili di inammissibilità e irricevibilità, sostenendo che l'atto di acquisizione è vincolato e consequenziale e non può essere viziato da illegittimità riferibili ad atti presupposti non tempestivamente impugnati.
La decisione
Il TAR non ha deciso definitivamente né sulla domanda cautelare né sui motivi di merito. Ha rilevato, anche ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, ritenendo che l'atto di acquisizione, quale atto vincolato e consequenziale adottato ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, potrebbe non essere utilmente censurato mediante contestazione tardiva degli atti presupposti non tempestivamente impugnati. Per consentire la decisione sull'istanza cautelare, ha ordinato sia al Comune sia al ricorrente di depositare gli atti presupposti indicati nell'epigrafe entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, unitamente a eventuali memorie sulla questione preliminare. Il TAR ha espressamente escluso, nelle more, l'adozione di misure cautelari interinali, anche in considerazione dei prospettati profili di inammissibilità e irricevibilità, e ha fissato la prosecuzione della trattazione camerale al 10 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 31, per l'atto comunale di acquisizione al patrimonio.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento del regime sanzionatorio edilizio e dell'acquisizione; il TAR ha prospettato che l'atto di acquisizione, se vincolato e consequenziale, non possa essere impugnato per vizi riferibili ad atti presupposti non tempestivamente contestati.
Legge Regionale della Campania n. 8/1995
Invocata dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui gli impianti serricoli sarebbero soggetti a CILA e non a permesso di costruire.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare e alla richiesta di sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi del comma 10.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per la rilevazione d'ufficio di possibili profili di inammissibilità e irricevibilità, sottoposti al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Quando l'acquisizione al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce atto vincolato e consequenziale rispetto agli atti repressivi presupposti, la sua impugnazione non può, in linea di principio, essere utilizzata per contestare vizi degli atti presupposti non impugnati tempestivamente; la questione deve essere verificata alla luce degli atti del procedimento.
- Ai fini della decisione cautelare, qualora emergano possibili profili di inammissibilità o irricevibilità del ricorso connessi alla tardiva contestazione degli atti presupposti, il giudice può disporre l'acquisizione degli atti del procedimento e assegnare alle parti un termine per il deposito di documenti e memorie, rinviando la decisione cautelare.
- In presenza di possibili cause ostative all'esame della domanda cautelare, il giudice può non adottare misure cautelari interinali nelle more degli adempimenti istruttori e della successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4173/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4174/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4175/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4176/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4177/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4178/2026 - Roma, Sezione 3T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →