Cassazione Penale, Sentenza n. 15087/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19/07/2023 che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del 20/06/2023 con cui erano stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per il reato di favoreggiamento della latitanza (art. 378, 416-bis.1 c.p.). Il ricorso censurava: 1) carenza di gravi indizi, contestando che le conversazioni acquisite non dimostrerebbero condotte idonee a integrare il favoreggiamento dell'associazione; 2) carenza di attualità del pericolo di reiterazione e vizio di motivazione sull'adeguatezza della misura cautelare
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento cautelare impugnato è stato revocato dal giudice procedente e il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso con dichiarazione del 4 marzo 2024. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito delle censure. Non è stata pronunciata condanna alle spese né sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al favoreggiamento della latitanza; utilizzata per descrivere il capo di imputazione a carico del ricorrente
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma che qualifica l'associazione di tipo mafioso; richiamata in relazione alla finalità agevolatrice dell'associazione imputata nella contestazione
art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale in ordine alla sintetizzazione dei motivi di ricorso (indica che le censure vanno esposte in modo essenziale ai fini della motivazione)
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Principio secondo cui per proporre ricorso il soggetto deve avere un interesse concreto e attuale che persista fino al momento della decisione; applicato per dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166
Giurisprudenza richiamata per affermare che la sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza e non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La revoca del provvedimento cautelare impugnato rende inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, salvo che permanga un interesse concreto e attuale (ad es. richiesta di declaratoria di illegittimità indipendente dalla misura o domanda di risarcimento)
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse decide la procedura senza entrare nel merito: le censure sostanziali restano quindi non esaminate
- La sopravvenuta cessazione dell'effetto pregiudizievole non equivale a soccombenza: normalmente non si applicano condanne alle spese o sanzioni pecuniarie quando l'inammissibilità deriva da perdita di interesse
- Chi impugna deve valutare tempestivamente la persistenza dell'interesse fino alla decisione; se la misura viene revocata è opportuno valutare se vi siano ragioni processuali o sostanziali residue per mantenere il giudizio
- Nel proporre ricorso cautelare è necessario dimostrare che l'esito utile del giudizio sia idoneo a rimuovere la situazione pregiudizievole e che tale interesse duri fino alla pronuncia, conformemente all'art. 568 c.p.p.
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