Cassazione Civile, Sentenza n. 21062/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2011, con il quale l'Ufficio aveva ripreso maggiori provvigioni percepite per conto del preponente Karnak S.A. (con sede nella Repubblica di San Marino) e contestato l'omesso versamento dell'IVA, sostenendo che le operazioni fossero territorialmente rilevanti in Italia e non non imponibili ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n. 633/1972. In primo grado la CTP di Pavia aveva parzialmente accolto il ricorso (sulle imposte dirette); la CTR della Lombardia aveva però ritenuto che le prestazioni fossero rese a favore di un committente con stabile organizzazione in Italia (Karnak, di fatto operante esclusivamente in Italia) e quindi imponibili. La ricorrente ha dedotto in cassazione la violazione dell'art. 7-ter d.P.R. n. 633/1972 (sulla territorialità delle prestazioni di servizi) sostenendo che la questione rilevante fosse se i committenti fossero non residenti e che la qualificazione contrattuale (anche con soggetti interposti) sarebbe idonea a escludere l'IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato, ritenendo che la censura proposta mirasse in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito. Il giudice di appello aveva infatti accertato in fatto che la Karnak S.A., pur con sede legale a San Marino, operava di fatto in Italia tramite stabile organizzazione e che i pagamenti erano stati effettuati dalla stessa Karnak, rendendo irrilevante la qualificazione contrattuale e le fatture indicate. La Corte ha richiamato precedenti analoghi che hanno ritenuto inammissibili censure similari. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 9
Richiamata dall'Ufficio e discussa dalla ricorrente in relazione alla non imponibilità delle prestazioni rese a soggetti non residenti; la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'accertamento di fatto sulla reale operatività in Italia del preponente, le operazioni non fossero soggette alla non imponibilità di cui all'art. 9
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 7-ter
Invocato dalla ricorrente come norma sul luogo di tassazione delle prestazioni di servizi; la Corte ha però ritenuto che la censura costituisse in realtà una contestazione dell'accertamento di fatto operato dal giudice del merito sulla effettiva destinataria e sul luogo effettivo delle prestazioni, e non una questione di diritto suscettibile di sindacato in cassazione
cod. proc. civ. - art. 360, primo comma, n. 3
Norma richiamata quale motivo di ricorso (violazione di legge); la Corte ha precisato che non è ammissibile il ricorso per cassazione quando esso si risolve in critica alla valutazione di fatti operata dal giudice di merito
d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 art. 23, comma 8-bis (convertito)
Richiamato in relazione alla procedura di trattazione del ricorso in pubblica udienza e alle disposizioni temporanee sul processo per l'emergenza sanitaria; citazione di natura procedurale
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione di tale disposizione
Massime di principio
- La territorialità ai fini IVA delle prestazioni di servizio si valuta in base alla realtà economica e alla effettiva controparte beneficiaria: la mera indicazione in fattura o la sede legale estera del committente non sono dispositivi se la prova dimostra che l'attività era svolta tramite stabile organizzazione in Italia.
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione dei fatti: le decisioni di merito che comprendono accertamenti di fatto puntuali e motivati non sono sindacabili in cassazione mediante censure che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione probatoria.
- La qualificazione contrattuale o l'uso di soggetti interposti (esterovestizione) può risultare inefficace a esonerare dall'IVA quando sia provato che il pagamento e l'effettivo rapporto economico sono riconducibili a soggetti che operano in Italia.
- Per contestare con successo in cassazione la corretta applicazione dell'IVA è necessario dedurre vizi di diritto o errori di interpretazione normativa non sovrapponibili a una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle prove.
- In contenziosi tributari internazionali, è essenziale acquisire e documentare prove robuste sul luogo effettivo di svolgimento dell'attività, sulla stabile organizzazione e sulla titolarità economica dei pagamenti per evitare che la qualificazione tributaria venga determinata sulla base dell'operatività di fatto.
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