Cassazione Penale, Sentenza n. 14908/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ursino era stato condannato in primo grado (giudizio abbreviato) per falsificazione di una patente di guida, contraffazione del sigillo su tessera sanitaria, falsità in atto pubblico per induzione dei funzionari della MCTC e del PRA e sostituzione di persona. Avverso la conferma della condanna pronunciata dalla Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) censura sulla presunta "grossolanità" del falso (articoli 477, 482, 469, 479, 476 c.p.), sostenendo che il falso fosse talmente evidente da essere riconoscibile ictu oculi; (2) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e sull'eccessività degli aumenti per continuazione (art. 133 c.p.), deducendo che l'imputato aveva confessato immediatamente la falsità e che gli aumenti fossero sproporzionati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la grossolanità del falso fosse esclusa: i documenti contraffatti avevano indotto in errore funzionari qualificati della MCTC e del PRA (per esempio i documenti furono utilizzati per intestare un veicolo a "Partenza Angelo" e per vendere un altro veicolo a Giovanni Di Muzio), per cui il vizio non è evidente "ictu oculi". Il secondo motivo è stato considerato meramente reiterativo: la Corte distrettuale ha correttamente valutato che la confessione avvenne solo al momento dell'arresto, quando gli agenti avrebbero comunque rilevato le falsità, escludendo così rilievo attenuante, e ha motivato adeguatamente gli aumenti per continuazione in relazione all'articolazione della condotta e ai gravi precedenti dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 477 c.p.; art. 482 c.p.; art. 469 c.p.; art. 479 c.p.; art. 476 c.p.
Norme del codice penale relative ai reati di falsità in documenti pubblici/privati e contraffazione; utilizzate per inquadrare le condotte contestate e per la valutazione della "grossolanità" del falso, ritenuta non sussistente alla luce del comportamento dei funzionari qualificati che furono indotti in errore.
art. 62-bis c.p.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto non applicabile la circostanza allegata perché la confessione dell'imputato è avvenuta in circostanze (arresto/ordine di carcerazione) in cui la falsità sarebbe stata comunque scoperta.
art. 133 c.p.
Principi per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato l'aumento per continuazione come congruo rispetto alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato (pregresse condanne), valutazione ritenuta non viziata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla strutturazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi ripetitivi e non sufficientemente specifici rispetto a quanto già dedotto in appello, conducendo all'inammissibilità.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod. in legge 18/12/2020, n. 176) e art. 17 d.l. 22/6/2023, n. 75 (conv. con mod. in legge 10/8/2023, n. 112)
Norme richiamate in relazione alla facoltà/deroga di richiesta di discussione orale; nella vicenda le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ai sensi di tali disposizioni.
Massime di principio
- Per invocare la "grossolanità" del falso occorre dimostrare che la contraffazione sia palese anche per soggetti qualificati: la semplice asserzione non è sufficiente se il documento ha ingannato professionisti o funzionari.
- Critiche già dedotte e rigettate in grado di appello, se riproposte senza elementi nuovi, sono considerate reiterative e possono rendere il ricorso per cassazione inammissibile.
- La confessione dell'imputato ha rilievo attenuante solo se libera e tempestiva; se avviene in circostanze in cui l'illecito sarebbe comunque stato scoperto (es. arresto o esecuzione di ordine di carcerazione), il suo valore attenuante può essere escluso.
- L'aumento per continuazione viene valutato dal giudice della domanda in relazione all'articolazione della condotta, alla finalità del reato e alla personalità del condannato (precedenti): deve essere specificamente motivato per resistere al sindacato di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione si possono applicare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se non emergono profili che escludano colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione è necessario proporre censure specifiche, argomentate e non meramente replicative di quanto già dedotto nei gradi precedenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14895/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14896/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14897/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14898/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14899/2024 del 11/04/2024
- Sentenza penale · 11 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14903/2024 del 11/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →