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Legge

L.R. Umbria 24/2014

Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Normativa regionaleL.R. Umbria 24/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra disciplina la promozione e l’esercizio delle medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, omeopatia e altre) da parte di medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti, prevedendo elenchi professionali, formazione accreditata e una commissione regionale. Per veterinari e farmacisti l’applicazione è rinviata fino all’accordo previsto dalla disciplina statale.

Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei professionisti sanitari

Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali in Umbria

La legge regionale dell’Umbria promuove l’uso delle medicine non convenzionali nel rispetto della libertà di scelta terapeutica del paziente, della libertà di cura del medico e dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013. La disciplina riguarda l’organizzazione della formazione, gli elenchi professionali e il ruolo degli ordini professionali, con applicazione limitata al territorio regionale.

Finalità e principi generali

La Regione afferma di voler garantire un rapporto consensuale e informato tra medico e paziente e di promuovere la cultura delle medicine non convenzionali, con attenzione alla formazione dei sanitari e all’informazione dei pazienti. La legge si colloca nell’ambito delle competenze regionali ed è costruita in coerenza con la normativa statale e comunitaria richiamata.

Medicine non convenzionali considerate

La disciplina regionale riguarda espressamente:

  • agopuntura;
  • fitoterapia;
  • omeopatia;
  • omotossicologia;
  • medicina antroposofica;
  • medicina ayurvedica;
  • medicina tradizionale cinese.

Il protocollo d’intesa tra Regione e ordini professionali può estendere la disciplina anche ad altre pratiche di medicine non convenzionali.

Elenchi professionali ed esercizio delle attività

I medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti che abbiano svolto i percorsi formativi previsti possono iscriversi agli elenchi di professionisti esperti istituiti dagli ordini professionali. L’iscrizione, tuttavia, non è condizione necessaria per esercitare le medicine non convenzionali, che restano regolate dalla normativa statale vigente.

La Regione e gli ordini professionali, tramite protocollo d’intesa, definiscono:

  • i percorsi formativi tenuti da istituti pubblici e privati accreditati dalla Regione per l’accesso agli elenchi;
  • le norme transitorie per riconoscere i titoli conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge.

Formazione e accreditamento

La legge attribuisce rilievo centrale alla formazione, che deve essere svolta presso istituti pubblici o privati accreditati secondo criteri proposti dalla commissione regionale e nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni. La commissione cura anche il monitoraggio degli istituti accreditati e propone le modalità di tenuta dell’elenco regionale aggiornato.

Commissione regionale per la formazione

È istituita presso la competente direzione regionale una Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali. La Commissione è composta da:

  • direttore regionale competente o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • quattro dirigenti o funzionari regionali esperti in formazione professionale, settore farmaceutico, sanità umana e sanità animale;
  • per ciascuna delle medicine indicate, un medico, un odontoiatra, un medico veterinario e un farmacista esperti nella rispettiva disciplina, designati dai relativi ordini professionali previa intesa.

Se il protocollo d’intesa introduce nuove pratiche, la Commissione viene integrata con ulteriori esperti indicati dagli ordini. Può inoltre essere integrata con altri esperti di comprovata esperienza in relazione agli argomenti trattati.

La Commissione è nominata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, resta in carica quattro anni e presenta alla Giunta regionale, entro gennaio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, da trasmettere all’Assemblea legislativa. Il funzionamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Compiti della Commissione

La Commissione ha funzioni consultive e propositive verso la Giunta regionale e in particolare propone:

  • i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline;
  • le modalità di istituzione, tenuta e monitoraggio dell’elenco regionale degli istituti accreditati.

Regime transitorio

Gli ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri provvedono all’iscrizione negli elenchi dei soggetti in possesso dei titoli riconosciuti secondo le norme transitorie previste dal protocollo d’intesa, nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni.

Per le professioni di medico veterinario e farmacista, le disposizioni della legge non si applicano fino alla definizione dell’accordo previsto dall’articolo 10, comma 5, dell’Accordo Stato-Regioni.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

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