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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile sito in Milano, già denunciato tramite procedura DOCFA, con il quale l'Ufficio ha rettificato il classamento proposto dalla contribuente passando dalla categoria A/2 alla categoria A/1, con variazione della classe e della rendita. La società ha impugnato l'atto sostenendo, con due motivi di ricorso per cassazione, che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avesse errato nel ritenere adeguata la motivazione dell'avviso e nel considerare corretta l'attribuzione della categoria A/1 per le caratteristiche di signorilità dell'immobile. In particolare, ha denunciato la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990 per carenza di motivazione, nonché la violazione della normativa catastale e del D.M. 4 agosto 1969 per l'erronea qualificazione dell'unità immobiliare come signorile.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili o comunque manifestamente infondati, confermando che, in caso di classamento catastale derivante da procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere assolta con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda i fatti dichiarati dal contribuente ma si limiti a una diversa valutazione tecnica. Ha inoltre ribadito che la qualificazione catastale di un'abitazione come signorile non va desunta dal D.M. 2 agosto 1969, che attiene alle agevolazioni fiscali per gli immobili di lusso, ma dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene secondo le nozioni correnti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte, di una sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo motivazionale dell'atto catastale è soddisfatto, nella procedura DOCFA, con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non vi sia contestazione dei fatti dichiarati dal contribuente e la divergenza dipenda da una valutazione tecnica dell'Ufficio.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della diversa attribuzione del classamento in un procedimento collaborativo come il DOCFA.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    La qualificazione catastale dipende dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e non dai criteri del D.M. 2 agosto 1969 sul lusso abitativo.

  • legge 11 agosto 1939, n. 1249

    Norma di conversione del r.d.l. 652/1939 richiamata quale base della disciplina catastale applicata.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Riferimento della disciplina del classamento catastale e dei criteri di attribuzione della categoria e della classe.

  • d.m. 4 agosto 1969

    Non è il parametro da usare per il classamento catastale in categoria A/1, perché disciplina i requisiti delle abitazioni di lusso ai fini di specifiche agevolazioni fiscali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare violazione di legge; la Corte osserva che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza quando il ricorso contrasti con orientamenti consolidati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta legittima la decisione con le conseguenti statuizioni sanzionatorie.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso può giustificare la condanna del soccombente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte, anche commisurata alle spese di lite.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende quale misura deterrente e sanzionatoria dell'abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA l'avviso di classamento è sufficientemente motivato quando espone i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, se l'Ufficio non contesta i fatti dichiarati dal contribuente ma effettua una diversa valutazione tecnica degli stessi.
  • La qualificazione catastale di un'abitazione come 'signorile' deve essere desunta dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e dal comune apprezzamento sociale, non dai parametri del D.M. 2 agosto 1969, che riguarda invece le abitazioni di lusso ai fini di agevolazioni fiscali.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale fattuale e estimativo già compiuta dal giudice di merito.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di definizione per manifesta inammissibilità o infondatezza può legittimare la condanna aggravata del ricorrente ex art. 96 c.p.c., anche con sanzione in favore della Cassa delle Ammende e indipendentemente dalla costituzione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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