Sentenza del 12/03/2018 n. 1049 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso di Euro 1.788.801,17, oltre interessi, relativo all’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata il 19 settembre 1997 per il periodo d’imposta 1 gennaio 1995–7 marzo 1997. L’Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo maturata la prescrizione decennale. La società sosteneva che il termine decorresse dal consolidamento del credito, successivo ai controlli dell’Amministrazione, e contestava inoltre la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, nella parte in cui individuava nel 30 giugno 1997 la data rilevante per la disciplina speciale dei rimborsi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha rigettato l’appello e confermato la sentenza della CTP di Palermo, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale. Ha stabilito che il diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c. La disciplina speciale dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, derogatoria rispetto al regime ordinario, riguarda esclusivamente le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta dal 1974 al 1996 e non può essere applicata alle dichiarazioni successive al 30 giugno 1997. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in Euro 2.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 2946 del Codice civile
La prescrizione ordinaria decennale del diritto al rimborso.
Il diritto del contribuente alla restituzione delle imposte versate in eccedenza si prescrive ordinariamente in dieci anni, anche quando il rimborso sia richiesto tramite la dichiarazione dei redditi.
Art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350
La norma individua nel 30 giugno 1997 la data rilevante ai fini della disciplina speciale dei rimborsi.
La disposizione costituisce una disciplina speciale e derogatoria, finalizzata a favorire la definizione delle pendenze e dei rimborsi relativi ai periodi d’imposta dal 1974 al 1996. Non modifica in via generale il termine ordinario di prescrizione e non è applicabile alle dichiarazioni relative agli anni d’imposta dal 1997 in poi.
Art. 3 della Costituzione
Parametro costituzionale invocato dalla società per contestare la diversa disciplina temporale.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la delimitazione temporale della disciplina speciale risponde a una precisa scelta legislativa di definizione delle pendenze e non determina una violazione del principio di uguaglianza.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso di imposte versate in eccedenza è normalmente soggetto alla prescrizione decennale, salvo che una specifica norma speciale preveda diversamente.
- La decorrenza del termine non può essere automaticamente posticipata al momento del controllo o del consolidamento del credito da parte dell’Amministrazione, se il credito è già individuabile nella dichiarazione o nella richiesta di rimborso.
- Le norme speciali sui rimborsi devono essere interpretate restrittivamente e applicate solo ai periodi d’imposta e alle situazioni espressamente contemplati; non è ammessa la loro applicazione oltre il limite temporale previsto.
- Per evitare la prescrizione, il contribuente deve presentare tempestivamente l’istanza di rimborso o compiere un atto idoneo a interrompere la prescrizione, conservando la relativa prova.
- La richiesta di rimborso può spettare al contribuente solo se, oltre a non essere prescritto, il credito è effettivamente documentato e riconoscibile secondo la disciplina fiscale applicabile.
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