Sentenza del 28/12/2016 n. 27128 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria provinciale e quella regionale avevano respinto la domanda di rimborso. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la questione sull'illegittimità dell'IRAP. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 3.200 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998-2002, sostenendo che l'imposta fosse illegittima perché avente caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dell'IVA e quindi incompatibile con il divieto europeo di introdurre imposte sul volume d'affari con caratteristiche simili all'IVA. In Cassazione ha dedotto un unico motivo, qualificato come "travisamento delle prove". La Corte ha ritenuto il motivo indeterminato e generico, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative di ricorso previste dall'art. 360 c.p.c.; le censure prospettavano inoltre eventuali errori di fatto, estranei al giudizio di legittimità e, in astratto, riconducibili alla revocazione.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere fondato su uno dei motivi tassativamente previsti dalla norma. Una censura generica o non riconducibile a tali ipotesi è inammissibile.
Art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
Gli eventuali errori di fatto revocatori, anziché essere dedotti genericamente come motivo di ricorso per cassazione, possono ricadere nell'ambito della revocazione quando ne ricorrano i presupposti.
Direttiva europea sul divieto di imposte aventi caratteristiche analoghe all'IVA
La questione di compatibilità dell'IRAP con il divieto europeo è stata prospettata dal contribuente, ma non è stata esaminata dalla Corte poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente un travisamento delle prove: il motivo deve indicare con precisione la violazione di legge o il vizio processuale previsto dall'art. 360 c.p.c.
- La Corte di cassazione esamina il merito della controversia solo se il ricorso supera i requisiti di ammissibilità; un motivo generico può impedire qualsiasi valutazione sulla fondatezza sostanziale della pretesa.
- Gli errori di fatto devono essere contestati mediante lo strumento processuale appropriato, potenzialmente la revocazione, e non attraverso una censura generica in cassazione.
- La condanna alle spese può seguire automaticamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, anche quando la Corte non decide la questione tributaria di merito.
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