Ordinanza n. 13591/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata sull’istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente in data 27 gennaio 2026 e per l’ostensione della documentazione ivi indicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia sull’istanza di accesso documentale del 27 gennaio 2026 e, quanto al Ministero, sopravvenuto provvedimento di parziale diniego non impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver sostenuto gli esami del cosiddetto semestre filtro propedeutico all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, aveva proposto un’istanza di accesso documentale nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Cineca e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del giudizio principale volto all’annullamento del diniego di ammissione e all’immatricolazione presso la sede indicata come prima opzione. Nel corso del giudizio il Ministero ha riscontrato l’istanza con nota del 13 marzo 2026, disponendo un parziale diniego relativo alla documentazione di propria competenza. Tale atto non è stato impugnato con motivi aggiunti. Quanto alla documentazione riferita all’Ateneo e al Cineca, il ricorrente contestava la mancata ostensione, mentre dagli atti risultava che l’Università aveva caricato nell’area personale del candidato tutta la documentazione detenuta, dichiarando di non possedere ulteriori documenti; inoltre, su ordine del Collegio, il Ministero aveva depositato ulteriore documentazione già ostesa in giudizi analoghi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Nei confronti del Ministero, l’improcedibilità deriva dalla mancata impugnazione, entro il termine decadenziale, del sopravvenuto provvedimento espresso di parziale diniego: il giudizio sull’accesso, pur diretto all’accertamento della spettanza del diritto ostensivo, conserva natura impugnatoria e richiede l’impugnazione dell’eventuale diniego espresso sopravvenuto. Nei confronti dell’Università e del Cineca, l’improcedibilità è stata dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Ateneo aveva trasmesso al difensore tutta la documentazione in proprio possesso, compresa quella reperita presso il Cineca, e non residuava ulteriore interesse all’ostensione. Il Collegio ha inoltre rilevato che la documentazione depositata dal Ministero poteva essere utilizzata dal ricorrente per le proprie difese, pur senza superare l’effetto della mancata impugnazione del parziale diniego. Le spese della fase sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La domanda di accesso documentale è stata proposta ai sensi della disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso è stata proposta nell’ambito del rito speciale previsto per l’accesso; il giudice ne ha dichiarato l’improcedibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha previamente segnalato alle parti la questione relativa alla mancata impugnazione del diniego sopravvenuto.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso documentale, pur essendo diretto all’accertamento della spettanza del diritto di accesso, conserva natura impugnatoria; pertanto, quando nel corso del giudizio sopravviene un provvedimento espresso di diniego o di parziale diniego, il ricorrente deve impugnarlo entro il termine decadenziale, anche mediante motivi aggiunti, altrimenti la domanda diviene improcedibile.
- La sopravvenuta ostensione integrale della documentazione richiesta, o la dimostrazione che l’amministrazione non detiene ulteriore documentazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di accesso e conduce alla dichiarazione di improcedibilità.
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