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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17819/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita di un immobile adibito a struttura socio-sanitaria-assistenziale, variando il classamento dalla categoria B/1 alla categoria D/4. La contribuente, una fondazione/ONLUS che gestiva la struttura senza scopo di lucro, ha impugnato l'atto sostenendo che, in ragione della natura non commerciale dell'attività svolta e dell'assenza di fine di lucro, l'immobile dovesse restare in categoria B/1. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme catastali e dell'art. 2697 c.c. per non avere la CTR valorizzato l'assenza di lucro e le caratteristiche dell'immobile; violazione dell'onere della prova per non avere l'Ufficio dimostrato la fondatezza del cambio di classamento; nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente lamentava anche che la CTR avesse dato rilievo esclusivo alla consistenza oggettiva dell'immobile senza considerare la sua concreta destinazione non commerciale e la veste soggettiva di ONLUS.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso sul punto centrale del classamento catastale: ha affermato che, ai fini dell'attribuzione della rendita, rilevano le caratteristiche oggettive e strutturali del bene, la sua destinazione funzionale e produttiva e la sua potenziale utilizzabilità, non il solo concreto uso né la natura soggettiva dell'ente proprietario/gestore. Ha quindi confermato la correttezza dell'inquadramento in categoria D/4, valorizzando il fatto che l'immobile era strutturalmente e funzionalmente destinato ad attività socio-sanitaria/commerciale e che non era stata dimostrata una radicale trasformazione idonea a mutarne la destinazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme, e ha escluso la nullità della motivazione, ritenendo che la CTR avesse comunque espresso in modo intelligibile le ragioni della decisione, anche mediante richiamo alla sentenza di primo grado. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; il vizio ex n. 5 è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme se non sono indicate le divergenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 9 e 10 r.d.l. n. 652/1939

    Richiamati come norme di base sul classamento e sulla rendita catastale; la Corte ne ricava la centralità della consistenza oggettiva dell'immobile ai fini della categoria catastale.

  • artt. 6, 8, 61 e 62 D.P.R. n. 1142/1949

    Richiamati quale disciplina del classamento catastale e della determinazione della rendita in base alle caratteristiche oggettive e funzionali del bene.

  • art. 10 d.lgs. n. 460/1997

    È evocato dalla ricorrente per sostenere la natura non commerciale dell'attività; la Corte precisa però che tale profilo incide, al più, su agevolazioni fiscali e non sul classamento catastale.

  • d.lgs. n. 117/2017

    Citato dalla ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella soluzione della controversia sulla rendita catastale.

  • art. 150 T.U.I.R.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura non commerciale; la Corte esclude che tale qualificazione soggettiva sia decisiva per il classamento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non vengono indicati i diversi passaggi fattuali delle due decisioni di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia, ma la Corte esclude la violazione perché la CTR ha comunque esaminato le censure e reso comprensibile la propria decisione.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma di rinvio del processo tributario ai principi del processo civile, incluso l'art. 112 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente, in caso di rigetto del ricorso, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale rilevano anzitutto le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale, non la sola attività concretamente svolta in un dato momento né la natura soggettiva del proprietario o gestore.
  • Il requisito del fine di lucro, quando previsto come criterio di classificazione, deve essere accertato in termini oggettivi, desumendolo dalle caratteristiche strutturali e dalla concreta idoneità del bene, e non dalla sola qualificazione non commerciale dell'ente utilizzatore.
  • L'attività svolta nell'immobile può al più costituire un elemento complementare o rafforzativo della valutazione oggettiva del bene, ma non può sostituire il dato strutturale quando l'immobile presenti caratteristiche proprie di una categoria speciale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è configurabile quando la censura miri in realtà a contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenze tra la motivazione di primo grado e quella di appello.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice di appello fa proprie, dopo autonoma valutazione, le ragioni della decisione di primo grado e consente di comprendere l'iter logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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