Cassazione Penale, Sentenza n. 40092/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per alcuni reati di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.), nonché altre assoluzioni/estinzione per prescrizione. Il ricorrente articolava sei motivi: (i) contraddittorietà e illogicità sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa (uso del verbale e danno alla banca); (ii) vizio di motivazione sull'appropriazione indebita e mancata valutazione della perizia calligrafica; (iii) indeterminatezza dei capi per cumulo delle fattispecie; (iv) tardività delle querele; (v) inammissibilità della lista testi presentata dal Condominio Matteotti (art. 468 c.p.p.) perché depositata prima della costituzione della parte civile; (vi) vizio per diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non esperibili in sede di legittimità. Ha confermato che la valutazione degli elementi di fatto (sussistenza di artifici, valore della perizia grafologica, destinazione delle somme) è riservata al giudice del merito e non sindacabile in questa sede. Ha ritenuto legittime le statuizioni sui termini di proposizione delle querele, l'ammissione della lista testi tramite memoria ex art. 90 c.p.p. e il diniego delle attenuanti generiche per carenza di elementi positivi a favore dell'imputato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Ha respinto la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Condominio Matteotti.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La Corte ha ritenuto che l'utilizzo delle somme ottenute tramite i finanziamenti per finalità estranee (compensi all'amministratore, spese diverse dai lavori) e la mancata restituzione alla cessazione dell'incarico integri il reato di appropriazione indebita.
art. 640 cod. pen. (truffa)
È stata riconosciuta la truffa nella misura in cui il ricorrente avrebbe utilizzato un verbale assembleare falso per indurre la banca a erogare finanziamenti, ingannando l'istituto circa la volontà del condominio e cagionando un danno conseguente all'indebita erogazione.
art. 61 n. 11 cod. pen. (aggravante citata)
L'aggravante è stata esclusa in primo grado per difetto di querela; la Cassazione non ha ritenuto modificabile tale valutazione in sede di legittimità.
art. 468 cod. proc. pen.
Riguarda il termine per il deposito della lista testimoni; la Corte ha ritenuto che la mera indicazione cumulativa di più fattispecie nel capo di imputazione non renda i capi indeterminati e che il termine per la lista sia rispettato anche quando la persona offesa si avvale di memorie.
art. 90 cod. proc. pen.
Consente alla persona offesa non ancora costituitasi parte civile di assolvere l'onere di presentare la lista testimoniale mediante memoria; la Corte ha confermato la legittimità di tale procedura se rispettato il termine di cui all'art. 468 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di fatto e di prova compiute dai giudici di merito: le critiche che sostanzialmente cercano una diversa valutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.
- La presentazione tardiva della querela va valutata rispetto al momento in cui la parte offesa ha avuto 'conoscenza certa' dei fatti nella loro dimensione oggettiva e soggettiva; l'accesso a documentazione bancaria integrale può essere il momento iniziale della decorrenza del termine.
- La lista testi può essere validamente depositata anche se la persona offesa non è ancora costituita parte civile, purché ciò avvenga tramite gli strumenti consentiti (es. memoria ex art. 90 c.p.p.) e nel termine previsto dall'art. 468 c.p.p.
- La mera indicazione cumulativa di più fattispecie in un capo di imputazione non determina automaticamente indeterminatezza se le condotte e gli elementi costitutivi siano comunque descritti con chiarezza e precisione.
- Il giudice può ritenere una consulenza tecnica (es. perizia grafologica) inattendibile alla luce di elementi concreti che ne evidenziano contraddizioni o manipolazioni; l'eterogeneità delle firme e segnali di dissimulazione possono giustificare il rifiuto della perizia come prova decisiva.
- Le attenuanti generiche richiedono che la difesa specifichi elementi concreti da valutare; in mancanza di elementi positivi la loro negazione può essere motivata con il richiamo all'assenza di fatti idonei a giustificare il beneficio.
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