Cassazione Penale, Sentenza n. 42660/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 24/11/2023 con produzione, in sede di ricorso per cassazione, della remissione di querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento senza rinvio in quanto la rimessione di querela, ritualmente accettata, estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p.; è richiamata anche giurisprudenza (Sez. 4, sentenza n. 38156/2022) che ammette il ricorso in cassazione finalizzato esclusivamente a introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per impugnare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto al fine di introdurre la remissione di querela e ha verificato la regolarità della rimessione e della sua accettazione. Avendo accertato la sussistenza degli elementi estintivi, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Inoltre ha disposto che le spese processuali restano a carico dell'imputato/querelato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, richiamando l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che la remissione di querela, ritualmente effettuata e accettata, estingue il reato perseguibile a querela di parte e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per motivare che le spese del procedimento restano a carico del querelato/imputato; la decisione applica la norma nella direzione di addebitare le spese alla parte nei confronti della quale si è verificata l'estinzione per remissione.
Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 38156 del 05/07/2022 (Tomasello)
La giurisprudenza è utilizzata per confermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto unicamente per introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, purché la remissione sia rituale ed accettata.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta dopo la sentenza di merito ma prima della scadenza del termine per impugnare e ritualmente accettata, può essere introdotta anche tramite ricorso per cassazione e determina l'estinzione del reato perseguibile a querela di parte.
- Se sussistono tutti gli elementi formali della remissione e della sua accettazione, il giudice di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio poiché il fatto estintosi rende inutile ogni ulteriore accertamento di merito.
- La parte che ottiene l'estinzione del reato mediante remissione può comunque essere condannata al pagamento delle spese processuali, a seconda dell'applicazione dell'art. 340 c.p.p. e della valutazione del caso concreto.
- Prima di presentare un ricorso finalizzato a far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza, è essenziale produrre prova documentale della rimessione e della sua accettazione per evitare eccezioni di inammissibilità.
- La regola è applicabile solo ai reati procedibili a querela di parte; per reati d'ufficio la remissione di querela non opera l'estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42595/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42597/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42598/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42599/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42600/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42601/2024 del 21/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →