Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 582/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disporne l'annullamento, previa - ove occorra - rimessione della questione di legittimità dell'art. 15 bis DL n 4/2022 alla Corte Costituzionale e/o rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Energy Re S.r.l. il 15/12/2022: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di tutti quelli emessi successivamente in applicazione della Delibera ARERA impugnata, previa disapplicazione dell'art. 15-bis del DL 4/2022 nonché sollevazione della questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'art. 15-bis DL 4/2022 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Energy Re S.r.l. il 15/6/2023: – accertare la non debenza delle somme richieste dal GSE e il diritto della società a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15bis DL n. 4/2022; a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15bis DL n. 4/2022; a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; – condannare il GSE alla restituzione di tutto quanto incassato/compensato in base all'art. 15bis DL n. 4/2022 e agli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202202661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del GSE e provvedimenti applicativi della disciplina prevista dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, nonché la delibera ARERA di riferimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i provvedimenti adottati in applicazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della norma, la rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con i motivi aggiunti più recenti ha domandato l’accertamento della non debenza delle somme richieste dal GSE, l’integrale corresponsione degli importi previsti dalle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di ritiro dedicato e la restituzione delle somme incassate o compensate in applicazione della disciplina contestata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo, ha rilevato che gli atti del GSE oggetto dei motivi aggiunti sono assistiti da una diretta impugnabilità e da una riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo quantomeno dubbie; tale rilievo è stato considerato ostativo, allo stato, alla concessione della tutela cautelare. In secondo luogo, il giudice ha osservato che, tenuto conto del momento di maturazione delle pretese del GSE e del quadro normativo e disciplinare conosciuto, l’operatore professionale, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre le necessarie misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione, anche con riguardo agli investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Il TAR ha infine precisato che l’eventuale recupero delle somme riscosse resterà possibile qualora la decisione di merito sia favorevole alla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022

    Norma posta a fondamento degli atti contestati e della pretesa economica del GSE; la sua applicazione è stata censurata dalla ricorrente, che ne ha chiesto anche la disapplicazione, la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disposizione richiamata quale base processuale della domanda cautelare; la domanda è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti della tutela cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando sia dubbia la diretta impugnabilità degli atti contestati e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, senza che tale valutazione preliminare definisca necessariamente il merito della controversia.
  • L’operatore professionale di un settore regolato è tenuto a una qualificata diligenza e deve adottare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese amministrative ragionevolmente prevedibili alla luce del quadro normativo e disciplinare vigente.
  • La prevedibilità di pretese economiche dell’amministrazione può rilevare nella valutazione cautelare degli effetti pregiudizievoli dedotti dall’operatore, anche con riferimento agli investimenti effettuati in presenza di tale prevedibilità.
  • Il rigetto della domanda cautelare non preclude il recupero delle somme eventualmente riscosse qualora la decisione di merito riconosca la fondatezza delle pretese della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.