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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16866/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale sulla società Consorzio Etruria s.c.r.l., l'Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti di una persona fisica un avviso di accertamento per il recupero a tassazione, per l'anno d'imposta 2011, di euro 36.096, ritenuti corrispettivi formalmente versati a una società di consulenza ma, in realtà, qualificati dall'Ufficio come buonuscita per la cessazione dalla carica di presidente e amministratore delegato del Consorzio. Secondo l'Ufficio, il rapporto tra il Consorzio e la società formalmente percettrice dei compensi era simulato e integrava interposizione soggettiva, con il contribuente quale effettivo percettore delle somme. Il contribuente impugnava l'atto dinanzi ai giudici tributari e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: contestava la violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 1 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 53 Cost. per mancata verifica del possesso effettivo del reddito; deduceva l'inapplicabilità dell'art. 14, comma 4, l. n. 537/1993; lamentava violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova del possesso effettivo dei redditi; denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le somme erano rimaste nella disponibilità della società interposta; sosteneva la violazione del divieto di doppia imposizione per essere stati gli stessi redditi tassati sia nei suoi confronti sia nei confronti della società; censurava l'erronea applicazione delle presunzioni ex art. 2729 c.c.; infine deduceva la nullità del procedimento per mancata sospensione in attesa della definizione del parallelo giudizio nei confronti della società formalmente percettrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e il sesto, perché miravano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito sull'esistenza dell'interposizione soggettiva e sull'efficacia delle presunzioni utilizzate dai giudici di merito; ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che l'Ufficio aveva assolto l'onere di allegare elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; ha considerato inammissibile anche il quarto motivo, sia perché ancora diretto contro l'accertamento di fatto, sia per la presenza di doppia conforme; ha respinto il quinto motivo, affermando che l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente riferiti ad altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona e che l'ordinamento non esclude accertamenti paralleli nei confronti del soggetto interposto e dell'interponente, ferma la possibilità di rimborso; ha respinto il settimo motivo, negando che vi fosse un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la sospensione del giudizio tributario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente, in sede di accertamento, di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati ad altri soggetti quando sia dimostrato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne sia l'effettivo possessore per interposta persona; prevede inoltre il rimborso a favore dell'interposto che abbia pagato imposte su redditi poi imputati all'interponente

  • art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente in tema di imputazione e tassazione dei redditi

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di tassazione in base alla capacità contributiva effettiva

  • art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    richiamato dal ricorrente per contestare la tassabilità dei proventi derivanti da fatto illecito; la Corte non ne fa applicazione decisiva perché respinge il motivo per altre ragioni

  • art. 2697 c.c.

    la Corte esclude la violazione dell'onere della prova, rilevando che l'Ufficio aveva dedotto elementi presuntivi idonei a sostenere la pretesa impositiva

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ritiene corretta l'utilizzazione di presunzioni semplici, reputate gravi, precise e concordanti, per dimostrare l'effettivo possessore del reddito

  • art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione

  • art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione

  • art. 295 c.c.

    richiamato nel motivo sulla sospensione del giudizio; la Corte esclude la necessità della sospensione per assenza di pregiudizialità

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla sospensione del giudizio

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla sospensione del giudizio

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di nullità del procedimento

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per escludere l'ammissibilità del motivo in presenza di doppia conforme, secondo la disciplina vigente ratione temporis

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato quale trasfusione della regola sulla doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • In materia di interposizione soggettiva dei redditi, l'Ufficio può imputare le somme al soggetto che ne sia l'effettivo possessore, anche se formalmente intestate a terzi, purché la prova sia fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • L'accertamento tributario fondato su presunzioni è legittimo quando gli indizi siano valutati complessivamente e risultino coerenti nel dimostrare la simulazione del rapporto formale e la riferibilità sostanziale del reddito al contribuente.
  • Non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. se l'Amministrazione introduce un quadro indiziario idoneo a sorreggere la pretesa, poiché l'onere della prova si considera assolto attraverso elementi presuntivi adeguati.
  • In sede di legittimità non è censurabile, sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale, una critica che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'imputazione di redditi per interposizione non esclude, sul piano procedimentale, accertamenti paralleli nei confronti del soggetto interposto e di quello interponente; il problema dell'eventuale duplicazione è risolto dal meccanismo del rimborso, non dalla sospensione necessaria del giudizio.
  • La sospensione del processo per pregiudizialità non è dovuta quando i giudizi paralleli non presentano un rapporto di dipendenza logico-giuridica tale da impedire la decisione sulla controversia pendente.
  • La 'doppia conforme' limita l'ammissibilità del motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti decisivi quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella ricostruzione del fatto decisivo contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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