Cassazione Civile, Sentenza n. 29392/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Consorzio impugna la decisione della CTR che aveva applicato la prescrizione quinquennale ai contributi consortili relativi alle annualità 2006 e 2007, deducendo violazione dell'art. 2946 c.c. (prescrizione decennale) e contestando altresì la interpretazione secondo cui la sospensione della riscossione prevista dall'art. 44 L.R. Sardegna n.6/2008 non avrebbe sospeso o interrotto la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio. Confermata la qualificazione dei contributi consortili come prestazioni periodiche soggette alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n.4, c.c.; stabilito altresì che il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio successivo all'approvazione del piano di riparto (art. 15 R.D. 13/02/1933 n.215). La L.R. Sardegna n.6/2008 (art.44) sospendeva la riscossione, ma non costituiva un impedimento tale da sospendere la prescrizione; le riscossioni in acconto o l'emissione di ruoli possono interrompere la prescrizione. Di conseguenza restano prescritte le pretese per il 2006 e 2007, mentre la pretesa per il 2008 era già tempestiva. Spese processuali compensate.
Norme richiamate
Norma sulla prescrizione ordinaria decennale; esclusa dalla Corte perché applicabile ai diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica, mentre i contributi consortili sono stati ritenuti periodici
Applicata dalla Corte come termine prescrizionale quinquennale per le somme dovute periodicamente ad anno; i contributi consortili rientrano in questa previsione in quanto obbligazioni annuali
Richiamato sul punto di decorrenza della prescrizione: la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte collega tale decorrenza al 1° gennaio successivo all'approvazione del piano di ripartizione
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 15
Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa
La Corte interpreta questa disposizione come decisiva per fissare la decorrenza dell'annualità contributiva e quindi dell'inizio del termine prescrizionale dal 1° gennaio successivo all'approvazione del piano
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, comma 2
"Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette"
Usata in dottrina/giurisprudenza per sostenere la tesi della prescrizione decennale; la Corte tuttavia ritiene prevalente la natura periodica e l'applicazione della prescrizione quinquennale
Legge Regionale Sardegna 23 maggio 2008, n. 6, art. 44 (commi 2, 3 e 4)
3. In attesa della determinazione dei criteri di cui all'articolo 10 e in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di bonifica possono stabilire contributi irrigui in acconto... 4. Qualora risultino emessi ruoli non conformi ... essi devono essere modificati o ritirati in autotutela, restando validi gli effetti dei pagamenti già effettuati ... e l'effetto interruttivo della prescrizione.
La Corte rileva che l'art.44 sospendeva la riscossione ma non la prescrizione; il comma 4 conferma che l'emissione di ruoli o pagamenti ha effetto interruttivo della prescrizione, ossia la riscossione in acconto è idonea a interromperla
Richiamati per osservare che la sospensione della prescrizione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge (rapporti tra parti o particolare condizione del titolare), situazioni non rilevanti nel caso di specie
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma processuale citata in relazione al contributo unificato eventualmente dovuto; la Corte dispone l'applicazione di quanto previsto per l'eventuale pagamento
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica relativi ad utenze irrigue sono qualificabili come tributi locali a prestazioni periodiche annuali e, pertanto, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.4, c.c.
- La decorrenza della prescrizione per ciascuna annualità va fissata dal 1° gennaio successivo all'approvazione del piano di ripartizione (art.15 R.D. 215/1933): da quella data il credito è esigibile e inizia a decorrere la prescrizione
- Una sospensione regionale della riscossione (es. per mera organizzazione o per ritardi nell'emanazione di criteri) non equivale automaticamente a una sospensione della prescrizione, salvo che la norma espressamente disponga altrimenti nei limiti della competenza legislativa
- L'emissione di ruoli, la riscossione in acconto o i pagamenti effettuati possono interrompere la prescrizione anche se relativi a riscossioni provvisorie o a conguagli successivi; tali atti sono idonei a rendere il credito azionabile
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla natura e sul termine prescrizionale, le spese possono essere compensate; in casi analoghi è utile verificare tempestivamente la data di approvazione del piano di riparto e gli atti di riscossione per valutare la prescrizione
- Quando si contesta la legittimità di disposizioni regionali che incidono sulla prescrizione, occorre valutare la competenza legislativa: norme regionali non possono estendere o creare cause di sospensione della prescrizione non previste dalla legge statale
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