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Ordinanza

Ordinanza n. 2474/2026 - Napoli, Sezione 6

per la ottemperanza della sentenza del TAR Campania, sez. VI, n. 5761/2025, con la quale si ordinava “a Municipia s.p.a. di esibire la documentazione richiesta, ovvero di attestarne la inesistenza ovvero il mancato possesso, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza”.

Giustizia amministrativa202505722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 5761/2025, relativa all'esibizione di documentazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza che aveva ordinato a Municipia S.p.A. di esibire la documentazione richiesta, oppure di attestare l'inesistenza o il mancato possesso della stessa, consentendo l'estrazione di copia. In seguito, con sentenza n. 672/2026, il TAR aveva ordinato a Municipia S.p.A. e a Napoli Obiettivo Valore S.r.l. di esibire la documentazione entro trenta giorni, prevedendo, in caso di perdurante inerzia, l'intervento di un commissario ad acta. Il commissario nominato, dirigente della direzione pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, deducendo la natura amministrativa, tributaria e contabile della controversia e l'eccessivo carico di lavoro dell'Area Pianificazione. Il giudizio riguarda quindi la sostituzione del commissario ad acta precedentemente individuato.

La decisione

Il TAR accoglie l'istanza del commissario ad acta e lo esonera dall'incarico. In caso di perdurante inerzia nell'esecuzione della sentenza, e purché non sia già intervenuta la piena esecuzione, nomina quale nuovo commissario ad acta il Prefetto di Napoli, oppure altro dirigente dotato di adeguata qualificazione professionale da lui delegato. L'ordinanza non modifica il contenuto dell'obbligo di esibizione documentale, ma sostituisce il soggetto incaricato dell'eventuale esecuzione sostitutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta originariamente nominato è oggettivamente impossibilitato o non è in condizioni di svolgere tempestivamente l'incarico per ragioni organizzative e di carico di lavoro, il giudice può accogliere l'istanza di esonero e procedere alla sua sostituzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta in via condizionata, prevedendone l'attivazione soltanto in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata e sempre che la sentenza non sia stata già integralmente eseguita.
  • Il commissario ad acta può essere individuato direttamente in un’autorità amministrativa oppure in altro dirigente da essa delegato, purché dotato di adeguata qualificazione professionale per l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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