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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24885/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mazzotta era accusato di violazione degli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. n.159/2011 per aver omesso di comunicare la variazione del proprio patrimonio (acquisto di due immobili) mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In sede di ricorso ha dedotto: ignoranza incolpevole dell'obbligo e quindi assenza di dolo; che gli acquisti erano avvenuti con risorse di provenienza lecita (risarcimento per ingiusta detenzione) e dunque la confisca è ingiustificata e sproporzionata; carenza di motivazione sulla offensività concreta della condotta e sull'errore scusabile; illegittimità della confisca in presenza di provata provenienza lecita dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui sussiste il dolo generico richiesto dalla norma (l'obbligo di comunicazione è norma chiara e reperibile; l'ignoranza non è scusabile nella specie) e l'elemento oggettivo del reato (la trascrizione notarile non sostituisce la comunicazione alla polizia tributaria). Ha inoltre affermato che la confisca prevista dall'art. 76, comma 7, d.lgs. n.159/2011 è obbligatoria e sanzionatoria e non è disposta in relazione alla provenienza lecita o illecita dei beni. La Corte ha ricordato l'onere del giudice di merito di verificare l'offensività concreta (confermando che nel caso di specie tale offensività sussisteva per il rilevante valore delle variazioni patrimoniali e l'impossibilità di verifica immediata della provenienza). Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena di 2 anni di reclusione, multa di euro 12.000, confisca dei beni) e condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 80 d.lgs. n. 159/2011

    art. 80 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina l'obbligo, per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione, di comunicare le variazioni patrimoniali oltre la soglia; tutela l'ordine pubblico economico e giustifica il controllo costante sul patrimonio del soggetto pericoloso.

  • art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011

    art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011

    Prevede la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione; la Corte interpreta tale confisca come obbligatoria e di natura sanzionatoria, indipendente dalla legittima o illecita provenienza delle risorse impiegate.

  • art. 5 cod. pen.

    Principio secondo cui l'ignoranza della legge penale non giustifica l'esclusione del dolo salvo casi eccezionali; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per ritenere scusabile l'ignoranza della norma.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Impone l'inammissibilità del ricorso per cassazione per questioni non dedotte in appello; la Corte ha escluso la censura sulla confisca quando la questione non era stata oggetto di gravame.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte come fondamento dell'inammissibilità per aspecificità: il ricorso deve indicare la correlazione critica con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 125 e art. 546 cod. proc. pen.

    art. 125 cod. proc. pen.; art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai profili di motivazione: la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio di motivazione denunciato, avendo il giudice di merito affrontato e respinto le deduzioni difensive in modo logico e congruo.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Citato dal ricorrente a titolo di confronto sul tema della confisca; la Corte ha precisato che la disciplina della confisca prevista dall'art. 76, comma 7, d.lgs. n.159/2011 è diversa e non richiede prova di illiceità della provenienza.

  • Sentenza Sez. U, n. 18474/2024 (Vitagliano)

    Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024 (depositata 2025), Rv. 287944-01

    Giurisprudenza della Corte di legittimità che conferma la natura sanzionatoria e non inflazionata della confisca prevista dall'art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011 e ribadisce l'onere del giudice di merito di verificare l'offensività concreta, pur riconoscendo la configurabilità del reato anche con beni di provenienza lecita.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 99/2017

    Sent. Corte Cost. n. 99/2017

    Ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma pur nella sua dimensione di illecito di pericolo presunto, richiedendo comunque al giudice di merito la verifica dell'offensività in concreto della condotta.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali prevista dall'art. 80 d.lgs. 159/2011 è un reato a dolo generico: non è richiesto uno specifico fine di occultamento.
  • La confisca prevista dall'art. 76, comma 7, d.lgs. 159/2011 ha natura obbligatoria e sanzionatoria e si applica indipendentemente dalla provenienza lecita o illecita dei beni.
  • L'ignoranza della norma è difficilmente scusabile: in presenza di disposizioni chiare e facilmente reperibili, l'onere di informarsi grava sull'interessato.
  • Il giudice di merito è tenuto a verificare l'offensività concreta della condotta; il reato può essere escluso solo se la condotta è assolutamente inidonea a ledere il bene giuridico protetto.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che replicano argomentazioni già respinte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Questioni processuali o di merito non dedotte in appello (es. eccezioni nuove sulla confisca) risultano inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; pertanto le difese più efficaci devono essere valorizzate già in grado d'appello.
  • Se si sostiene la provenienza lecita dei mezzi impiegati o l'errore scusabile di diritto, è importante produrre prove documentali e sollevare specificamente tali censure in appello per consentire al giudice una valutazione completa.

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