Cassazione Civile, Sentenza n. 10903/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imposizione di maggior IRES per l'anno 2009 su redditi imputati per trasparenza derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (regime CFC). Questione centrale: applicazione dell'aliquota da applicare a tali redditi attribuiti (se l'aliquota ordinaria del periodo pari al 27,5% o la presunta aliquota minima del 27%) nel caso in cui la controllante residente non abbia un proprio reddito imponibile e quindi non sia calcolabile un'aliquota media.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che quando la società controllante residente è priva di reddito imponibile (quindi non esiste un'aliquota media da applicare), non può essere invocata l'aliquota minima del 27% come trattamento favorevole. In tale situazione si applica l'aliquota ordinaria vigente (per il periodo in esame 27,5%) e la cartella di pagamento è stata pertanto confermata. La Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso della contribuente e condannandola al pagamento delle spese di lite (Euro 2.300,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 167, comma 6, TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento
La Corte interpreta la locuzione 'non inferiore al 27 per cento' quale soglia minima dell'aliquota media applicabile; se non esiste un'aliquota media (perché la controllante è priva di reddito imponibile) non può essere invocata una aliquota minima agevolata e deve applicarsi l'aliquota ordinaria.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 1, comma 2
Norma richiamata nell'impugnazione dall'Amministrazione: viene invocata come riferimento normativo nella contestazione, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sull'interpretazione dell'art. 167 TUIR.
legge n. 208/2015, art. 1, comma 142
Successiva modifica legislativa che ha sostituito la dizione 'non inferiore al 27 per cento' con 'non inferiore all'aliquota ordinaria', coerente con l'interpretazione della Corte secondo cui, in mancanza di aliquota media, va applicata l'aliquota ordinaria.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Norma procedurale che ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando redditi esteri sono imputati per trasparenza (regime CFC) si applica, in via ordinaria, l'aliquota media della controllante residente se questa è determinabile; tale aliquota non può essere inferiore alla soglia prevista dalla legge.
- Se la controllante residente non ha redditi imponibili e quindi non è possibile calcolare un'aliquota media, non può essere invocata una 'aliquota minima' come trattamento agevolato: deve applicarsi l'aliquota ordinaria vigente per il periodo.
- La locuzione 'non inferiore al 27%' va interpretata storicamente come soglia della media e non come diritto automatico a una aliquota ridotta quando manca l'aliquota media; la successiva modifica normativa ('non inferiore all'aliquota ordinaria') conferma tale orientamento.
- In controversie simili l'Amministrazione può legittimamente esigere l'aliquota ordinaria se la contribuente non produce elementi per determinare una propria aliquota media; la prova dell'esistenza di una aliquota media favorevole gravita sulla contribuente.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; tuttavia, se sussistono dubbi fattuali sulla determinazione dell'aliquota media, il giudice di merito dovrà procedere agli accertamenti necessari.
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