Sentenza n. 1960/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti del Comune di Pietrasanta che hanno rideterminato e differito i termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime e avviato il procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara, nonché atti comunali precedenti relativi alle scadenze concessorie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria aveva proposto il ricorso introduttivo e due gruppi di motivi aggiunti contro gli atti comunali concernenti la scadenza delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative. Sosteneva che il proprio rapporto, sorto prima del 7 dicembre 2000 e asseritamente di durata indefinita, non fosse assoggettato ai principi europei di trasparenza e parità di trattamento, alla direttiva 2006/123/CE, alla disciplina dell’art. 3 della legge n. 118/2022 e ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria. Chiedeva inoltre la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la condanna del Comune a rilasciare titoli concessori che prevedessero il rinnovo senza soluzione di continuità. Con i motivi aggiunti impugnava gli atti comunali del 2023 e del 2024-2025 relativi al differimento delle scadenze, alle precisazioni sulle scadenze e all’avvio delle procedure di gara, reiterando le domande di accertamento, disapplicazione e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, oltre alla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Il 10 aprile 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, dopo che la stessa ricorrente aveva chiesto tale declaratoria e le amministrazioni avevano preso atto dell’improcedibilità. Non ha quindi esaminato nel merito le censure, le domande di accertamento e di rilascio dei titoli, né le richieste di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale. Ha compensato integralmente le spese tra le parti, in considerazione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Massime di principio
- Il ricorso e i motivi aggiunti diventano improcedibili quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e viene meno l’interesse attuale alla pronuncia.
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