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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06234/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato davanti al giudice di pace un estratto di ruolo e la conseguente cartella di pagamento relativi a crediti del Comune, deducendo la nullità della notificazione della cartella e la prescrizione dei crediti. Il giudice di pace ha rigettato la domanda per difetto di interesse ad agire e il tribunale ha confermato. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 26 e 60 del D.P.R. 600/1973, 2943, 2948 e 2967 c.c., sostenendo che la notifica del preavviso di fermo amministrativo non fosse valida perché eseguita a mani di un familiare convivente senza la raccomandata informativa prevista dall'art. 60 D.P.R. 600/1973, e quindi non idonea a interrompere la prescrizione. La Corte ha rilevato che la censura presupponeva accertamenti di fatto sulle concrete modalità della notificazione e introduceva una questione mista di fatto e diritto non specificamente trattata nella sentenza impugnata né dimostrata come già proposta nei gradi di merito, con difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza richiedeva verifiche fattuali sulle modalità effettive della notificazione del preavviso di fermo e, prima ancora, sulla concreta forma di trasmissione dell'atto da parte dell'agente della riscossione; ha inoltre evidenziato che, in caso di notifica diretta tramite raccomandata A/R da parte dell'agente della riscossione, non si applicano le norme richiamate dal ricorrente, ma quelle sul servizio postale ordinario. Poiché la questione risultava proposta per la prima volta in cassazione e il ricorrente non aveva indicato in modo specifico dove e come fosse stata dedotta nei gradi di merito, il motivo è stato ritenuto inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica, ma la Corte non entra nel merito perché la questione è inammissibile per novità e difetto di specificità.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    la Corte osserva che, se la notificazione del preavviso di fermo è eseguita direttamente mediante raccomandata A/R dall'agente della riscossione, si applicano le norme sul servizio postale ordinario.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    ritenuto dal ricorrente applicabile, ma la Corte rileva che non è la disciplina pertinente nel caso descritto se la notifica è stata effettuata con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato come norma sulla interruzione della prescrizione, ma la censura non è esaminata nel merito.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, senza scrutinio nel merito.

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non affronta la questione probatoria nel merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo, poiché il ricorrente non ha indicato specificamente se e dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito e in quali atti.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non è scrutinabile una censura che presupponga accertamenti di fatto sulle modalità concrete della notificazione se tali dati non risultano già esaminati nella decisione impugnata.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione mista di fatto e diritto è inammissibile, salvo che il ricorrente indichi in modo specifico dove essa sia stata tempestivamente proposta nei gradi di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando con precisione atti, fasi e termini in cui la questione è stata introdotta.
  • Quando l'agente della riscossione procede a notifica diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario, non necessariamente quella dettata per altre forme di notificazione agli atti tributari.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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