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Sentenza

Sentenza n. 9571/2026 - Roma, Sezione 1T

per la piena esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 22388/2024, pubblicata l’11 dicembre 2024 e notificata in pari data, con la quale, dichiarata la cessazione della materia del contendere, il Ministero dell’Interno è stato condannato a rifondere il contributo unificato versato (pari a 300 euro) in favore dell’Avv. Bianco, in qualità di difensore antistatario;

Giustizia amministrativa202602793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva condannato il Ministero dell'Interno a rifondere 300 euro di contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo che la sentenza del TAR n. 22388/2024, notificata al Ministero dell'Interno l'11 dicembre 2024 e passata in giudicato, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l'Amministrazione a rifondere al difensore antistatario il contributo unificato versato, pari a 300 euro. Nonostante il decorso del termine di legge, il Ministero non aveva fornito prova del pagamento né dato esecuzione alla statuizione. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle penalità di mora previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e, dopo un breve rinvio, non ha depositato documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza presupposta era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e non risultava documentato l'adempimento dell'obbligo di pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Interno di dare completa esecuzione alla sentenza n. 22388/2024 mediante il pagamento del contributo unificato di 300 euro, salvo che il pagamento fosse già intervenuto, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza. Ha invece respinto, allo stato, la richiesta di nomina immediata del commissario ad acta e di applicazione delle astreintes, ritenendo sufficiente e celere il termine assegnato con la pronuncia. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 750 euro, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di valutare la nomina del commissario ad acta e l'applicazione delle penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede le penalità di mora, la cui applicazione non è stata ritenuta necessaria sin dall'origine, considerata la concessione di un termine breve per l'adempimento.

  • l. 21 gennaio 1994, n. 53

    La notificazione a mezzo PEC della sentenza presupposta è stata ritenuta idonea a comprovare la conoscenza del titolo esecutivo da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova documentale dell'adempimento di un obbligo pecuniario stabilito da una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione debitrice di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
  • La nomina immediata di un commissario ad acta e l'applicazione delle penalità di mora non sono automatiche: possono essere respinte quando il giudice assegna all'amministrazione un termine breve e ritiene tale procedura idonea a conseguire rapidamente l'adempimento spontaneo.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza dell'amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato, anche quando il giudice accolga la domanda principale di ottemperanza ma respinga le richieste accessorie di commissario ad acta e astreintes.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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