Sentenza del 14/09/2015 n. 7165 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - IMPOSTA SU INTERESSI E CANONI - Esenzione - Requisiti - Natura antielusiva - Contraddittorio preventivo - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto nullo il procedimento di accertamento per la violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo. La nullità si è riflessa sull'avviso di accertamento, dichiarato illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva ritenuto insussistenti i requisiti per usufruire dell'esenzione sugli interessi e sui canoni, procedendo al recupero dell'imposta senza previamente instaurare il contraddittorio con il contribuente. Il disconoscimento del beneficio è stato qualificato come contestazione di natura elusiva, soggetta quindi alla procedura prevista dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 600/1973, che impone una preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente.
Norme richiamate
Art. 26-quater del d.P.R. 600/1973
La disposizione prevede un regime di esenzione per determinati interessi e canoni infragruppo, ma svolge anche una chiara funzione antielusiva. Il disconoscimento dei relativi requisiti non può essere effettuato ignorando le garanzie procedimentali previste per le contestazioni elusive.
Art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 600/1973
Il contribuente deve essere previamente invitato a fornire chiarimenti.
Quando l'Amministrazione contesta l'applicabilità di un beneficio fiscale per ragioni sostanzialmente elusive, deve instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente. La violazione di tale obbligo determina la nullità del procedimento e dell'avviso di accertamento conseguente.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione disconosce un'esenzione o un beneficio fiscale sostenendo, anche implicitamente, che l'operazione è priva di valide ragioni economiche o ha natura elusiva, deve rispettare le garanzie procedurali previste per l'abuso o l'elusione.
- Il contraddittorio preventivo non è un adempimento meramente formale: il contribuente deve avere la possibilità effettiva di fornire chiarimenti prima dell'emissione dell'atto.
- La mancata instaurazione del contraddittorio, quando esso è obbligatorio, può comportare la nullità dell'accertamento e l'illegittimità dell'avviso notificato.
- Non ogni contestazione relativa ai requisiti di un'esenzione è automaticamente elusiva: occorre valutare il contenuto sostanziale della motivazione dell'Ufficio e verificare se essa implichi una contestazione di abuso o elusione fiscale.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sia la sussistenza dei requisiti sostanziali del beneficio sia il rispetto, da parte dell'Amministrazione, della procedura e del contraddittorio preventivo.
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