Sentenza del 24/05/2022 n. 2299 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Avviso di accertamento - Scissione della società debitrice - Responsabilità per debiti tributari anteriori alla scissione - Notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa - Necessità di ulteriori adempimenti nei confronti delle altre società solidalmente responsabili - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società beneficiaria contestava che, essendosi verificata una scissione societaria, l'Amministrazione non aveva provveduto a notificare ex novo l'avviso di accertamento o a integrare la cartella di pagamento nei confronti delle società beneficiarie per debiti tributari relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, chiedendo quindi l'annullamento/irricevibilità degli atti esecutivi per mancata notifica
La decisione
Il giudice ha ritenuto che i procedimenti tributari relativi a periodi anteriori alla scissione si svolgono senz'altro nei confronti della società scissa (in caso di scissione parziale) oppure della società designata (in caso di scissione totale), ma che le attività di riscossione possono essere esercitate anche nei confronti delle società beneficiarie solidalmente responsabili ai sensi dell'art. 173, co. 13, del d.P.R. 917/1986 senza che siano necessari ulteriori avvisi o adempimenti formali dell'Amministrazione nei loro confronti; le beneficiarie mantengono comunque la possibilità di partecipare ai procedimenti e prendere visione degli atti. Di conseguenza non è stato riconosciuto alcun obbligo di rinnovare le notifiche o di integrare il contenuto della cartella di pagamento verso le beneficiarie e l'impugnazione è stata respinta
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986, art. 173
Le società beneficiarie della scissione sono solidalmente responsabili per i debiti tributari anteriori alla scissione e l'Amministrazione può procedere alla riscossione nei loro confronti senza obbligo di nuovi avvisi o integrazioni formali; i procedimenti sostanziali sono svolti nei confronti della scissa o della designata a seconda del tipo di scissione
Cass. Civ., n. 23342/2016
Giurisprudenza di supporto che conferma il principio secondo cui non è necessaria la ripetizione delle notifiche alle beneficiarie per la validità delle azioni esecutive relative a debiti anteriori alla scissione
Massime di principio
- Se la scissione è parziale, il procedimento impositivo sostanziale si svolge nei confronti della società scissa; se la scissione è totale, si svolge nei confronti della società designata
- Le società beneficiarie sono solidalmente responsabili per i debiti tributari anteriori alla scissione ai sensi dell'art. 173 d.P.R. 917/1986, comma 13
- Non è necessario che l'Amministrazione ripeta la notifica dell'avviso di accertamento o integri la cartella di pagamento a carico delle beneficiarie per rendere valida la riscossione nei loro confronti
- Le beneficiarie, pur essendo raggiungibili dalla riscossione senza ulteriori formalità, hanno il diritto di partecipare ai procedimenti e di prendere visione degli atti per esercitare le proprie difese
- In caso di contestazione da parte delle beneficiarie, l'argomento basato esclusivamente sulla mancata rinnovazione delle notifiche è destinato a fallire salvo che la beneficiaria dimostri concreto pregiudizio procedurale o il mancato esercizio dei diritti di difesa
- Prassi consigliata: per trasparenza e per evitare contestazioni processuali strumentali, l'Amministrazione può comunque valutare di informare le beneficiarie; le società coinvolte dovrebbero monitorare le situazioni fiscali della scissa/designata e chiedere accesso agli atti per preparare tempestive difese
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