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Legge

L.R. Emilia-Romagna 9/2012

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 9/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria regionale dell’Emilia-Romagna 2012: stanzia e rimodula risorse per emergenza sisma, sanità, POR FESR, turismo, agricoltura, bonifiche e DUP; introduce modifiche a varie leggi regionali e sospende fino al 31 dicembre 2012 la riscossione dei canoni del demanio idrico nei comuni colpiti dal terremoto. Contiene misure puntuali e quasi tutte limitate all’esercizio 2012 o a annualità indicate.

Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna 2012 con variazioni di bilancio e misure per sisma, sanità, turismo, agricoltura e territorio

Legge finanziaria regionale Emilia-Romagna 2012: variazioni di bilancio e interventi settoriali

La legge disciplina il primo provvedimento generale di variazione al bilancio 2012-2014 della Regione Emilia-Romagna, con numerose autorizzazioni di spesa, rimodulazioni di fondi e modifiche a precedenti leggi regionali. Molte misure hanno efficacia limitata all’esercizio 2012 o a specifiche annualità 2013-2014.

Emergenza sismica del maggio 2012

La Regione interviene per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio regionale e per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza. La Giunta regionale è autorizzata a definire un programma di attività urgenti di soccorso e di interventi per realizzazione, ripristino e ricostruzione di immobili, strutture e infrastrutture pubbliche e private nei comuni colpiti.

Il programma può essere articolato in stralci successivi e prevedere:

  • contributi a soggetti aventi sede nelle aree colpite, con criteri e modalità di assegnazione;
  • acquisizione di beni e servizi per il superamento dell’emergenza e il ritorno alla normalità.

Per finanziare tali interventi la Regione utilizza, per il 2012, risorse accantonate nel fondo speciale per complessivi 47 milioni di euro, ripartiti in:

  • 22 milioni di euro per spese correnti;
  • 25 milioni di euro per spese di investimento.

La Giunta è autorizzata ad apportare variazioni di bilancio, anche compensative e con istituzione di nuovi capitoli, per l’esercizio 2012, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari. Sono inoltre disciplinati:

  • l’introito e la reiscrizione in bilancio di contributi pubblici e privati destinati alle stesse finalità;
  • l’utilizzo del POR FESR e dell’integrazione regionale al POR FESR 2007-2013 per fronteggiare il sisma;
  • la sospensione fino al 31 dicembre 2012 della riscossione dei canoni del demanio idrico, compresi arretrati e indennizzi, per le concessioni relative a beni insistenti nei comuni danneggiati dal sisma individuati dal decreto MEF 1 giugno 2012.

Sistema informativo regionale e spese ICT

Sono confermate e aggiornate le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale n. 11 del 2004. Le spese riguardano automazione dei servizi, sviluppo del sistema informativo e piano telematico regionale, con stanziamenti distribuiti tra 2012, 2013 e 2014.

Rettifiche e rimodulazioni di spesa già previste dalla finanziaria regionale 2011

La legge modifica varie autorizzazioni di spesa della legge finanziaria regionale 2011, tra cui:

  • aumento di un importo relativo a una disposizione dell’articolo 2 della L.R. n. 21/2011;
  • rifinanziamento e ristrutturazione di stanziamenti per politiche industriali, turismo, promozione, sanità, ambiente e altri settori;
  • riduzione di alcune autorizzazioni di spesa pregresse;
  • trasferimento all’esercizio 2012 di numerose autorizzazioni non impegnate nel 2011, con elenchi puntuali di capitoli e importi;
  • abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 29 della L.R. n. 21/2011.

Promozione enologica e contributo straordinario all’Enoteca regionale

È autorizzato, per il 2012, un contributo straordinario fino a 200.000 euro all’associazione “Enoteca regionale Emilia-Romagna” con sede in Dozza, per attività di promozione e comunicazione istituzionale connesse alle finalità della legge regionale sui contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali.

Il contributo è concesso dal dirigente competente dopo l’entrata in vigore della legge ed è liquidato previa:

  • relazione illustrativa delle attività svolte;
  • rendiconto delle spese sostenute;
  • rispetto delle percentuali di contribuzione previste dalla normativa settoriale.

Agricoltura, sviluppo rurale e aiuti di Stato per le aree colpite dal sisma

Per il rilancio del settore agricolo e agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, la Regione può attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, con le stesse modalità e condizioni del Programma.

L’erogazione è affidata ad AGREA Emilia-Romagna come organismo pagatore. Per il 2012 è autorizzata una spesa di 17,3 milioni di euro.

Sono inoltre previsti:

  • 75.000 euro per opere e interventi di bonifica e irrigazione;
  • rimodulazioni di spesa per il Programma di sviluppo rurale e per l’integrazione regionale al POR FESR.

Interventi per turismo e impianti a fune

La legge aggiorna e finanzia interventi per il turismo regionale, prevedendo stanziamenti per:

  • contributi per marketing e promozione turistica delle unioni di prodotto e cofinanziamento di iniziative di promo-commercializzazione e commercializzazione turistica delle aggregazioni di imprese;
  • contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica, anche in forma di comarketing;
  • contributi alle imprese per gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci, comprese le spese per energia elettrica.

Sanità regionale e finanziamento dei LEA

La disciplina sanitaria viene riformulata per il 2012, prevedendo una quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata pari a 45 milioni di euro per progetti e attività di supporto al Servizio sanitario regionale. Le risorse sono destinate a:

  • rimborsi per personale utilizzato dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale;
  • spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e attività di supporto;
  • trasferimenti ad aziende sanitarie ed altri enti per progetti obiettivo, innovazione e politiche sanitarie.

Sono inoltre previste:

  • reiscrizioni di economie di spesa provenienti da esercizi precedenti;
  • ulteriori autorizzazioni per il 2012 su capitoli specifici;
  • integrazione, con mezzi autonomi di bilancio, del finanziamento delle aziende sanitarie regionali per garantire l’equilibrio economico-finanziario del SSR e coprire anche prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA.

Attuazione degli interventi del Documento unico di programmazione (DUP)

La Regione è autorizzata a utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione rese disponibili dalla delibera CIPE n. 1/2011 per attuare gli interventi previsti dal DUP.

La Giunta definisce modalità e criteri di utilizzo e può:

  • impiegare risorse accantonate nel fondo speciale per il 2012;
  • effettuare variazioni di bilancio anche compensative;
  • destinare 500.000 euro all’assistenza tecnica di supporto alla gestione, sorveglianza e valutazione;
  • destinare 500.000 euro a contributi a pubbliche amministrazioni per supporto alla progettazione degli interventi.

Riscossione delle tasse automobilistiche

La riscossione delle tasse automobilistiche è estesa, oltre ai soggetti già previsti dalla normativa statale, anche:

  • alle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria;
  • ai soggetti autorizzati a prestare servizi di pagamento, purché iscritti negli appositi albi e autorizzati ai sensi del TUB.

La Giunta approva lo schema di convenzione che disciplina il servizio, inclusi accesso agli archivi, riversamento delle somme, costi per l’utente e cause di risoluzione. I soggetti abilitati sono esonerati dal prestare garanzie specifiche.

Modifiche in materia di protezione civile e di organizzazione dell’Agenzia regionale

Vengono ampliate le categorie di organizzazioni di volontariato e assimilate rilevanti per la protezione civile, con riferimento anche a organizzazioni locali a componente prevalentemente volontaria, previa verifica dell’idoneità tecnico-operativa.

Inoltre, la disciplina dell’Agenzia regionale di protezione civile viene modificata quanto a:

  • possibili destinatari degli incarichi;
  • collocamento in aspettativa del direttore dell’Agenzia quando l’incarico è conferito a dipendenti regionali.

Autorità di bacino del Reno e VIA

La norma modifica la disciplina del segretario generale dell’Autorità di bacino del Reno, stabilendo che:

  • è nominato dal Comitato istituzionale;
  • deve appartenere alla pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale;
  • resta in carica cinque anni o fino alla cessazione anticipata dell’Autorità;
  • percepisce la retribuzione fissata presso l’ente di appartenenza.

In materia di valutazione di impatto ambientale, viene modificato l’allegato relativo ai progetti in ambito agricolo, inserendo il numero 1000 prima della voce “avicoli”.

Riordino territoriale, unioni di comuni e comunità montane

La legge interviene sulla disciplina del riordino territoriale e delle gestioni associate, prevedendo tra l’altro:

  • riduzione da otto a cinque del numero minimo di Comuni richiesto per alcune forme associative;
  • incremento progressivo del numero minimo delle aree di amministrazione generale richieste, con decorrenza dal quarto anno successivo all’entrata in vigore della legge o dalla costituzione/ridelimitazione dell’ente associativo;
  • contributi transitori alle Comunità montane e agli enti subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria;
  • possibilità di contributi alle Unioni di Comuni esistenti per progetti di accompagnamento al raggiungimento dei requisiti e per progetti speciali di miglioramento dei servizi o di ampliamento territoriale.

Edilizia scolastica: rimessione in termini

Per i soggetti assegnatari di finanziamenti della programmazione di edilizia scolastica 2010 che non abbiano rispettato il termine previsto dalla legge per motivate esigenze legate a vincoli finanziari sopravvenuti, può essere concessa la rimessione in termini fino al 31 dicembre 2012.

Referendum elettorali e rapporti con le amministrazioni statali

Per agevolare la gestione dei referendum elettorali regionali, la Regione può stipulare intese con gli organi dell’amministrazione statale centrale o periferica, anche avvalendosi della loro collaborazione. Le spese relative alle intese sono a carico della Regione.

È inoltre possibile erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti fino al 90% delle spese che presumibilmente dovranno anticipare.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

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