L.R. Emilia-Romagna 13/2012
NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per gli enti del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna la gestione diretta dei sinistri e il risarcimento dei danni da responsabilità civile. Prevede due fasce di importo, un fondo regionale per i sinistri più rilevanti, un nucleo di valutazione e una fase sperimentale poi estesa al sistema regionale; l’obbligo assicurativo per gli enti sperimentali è abrogato dal 1° gennaio 2017.
Copertura dei rischi da responsabilità civile negli enti del SSR dell'Emilia-Romagna
Copertura dei rischi da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale
La legge della Regione Emilia-Romagna disciplina la gestione dei sinistri e il risarcimento dei danni da responsabilità civile connessi all’attività sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale. L’obiettivo è migliorare efficienza, trasparenza e controllo del rischio, rafforzando anche la prevenzione degli eventi avversi e la tutela del rapporto di fiducia con gli utenti.
Ambito di applicazione e ripartizione dei sinistri
La disciplina si applica a tutte le richieste di risarcimento per danni inerenti l’attività sanitaria ascrivibili agli enti del SSR. Il sistema è costruito su due fasce economiche, determinate dalla Giunta regionale:
- nella prima fascia, gli enti provvedono direttamente al pagamento dei risarcimenti con risorse del proprio bilancio;
- nella seconda fascia, Regione ed enti collaborano nella gestione del sinistro e i risarcimenti sono liquidati tramite il fondo regionale, fermo restando l’importo della prima fascia che resta a carico degli enti.
Funzioni della Regione
La Regione svolge funzioni di indirizzo, supporto, coordinamento e sostegno finanziario nella prevenzione degli eventi avversi e nella gestione diretta dei sinistri. In particolare:
- svolge attività consultiva nei casi della seconda fascia tramite il nucleo regionale di valutazione;
- cura la formazione del personale degli enti addetto alla gestione del rischio;
- esercita funzioni ispettive tramite il nucleo regionale;
- svolge attività di monitoraggio sulla sicurezza dei pazienti, mediante raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati su rischio e sicurezza.
Nucleo regionale di valutazione
La Giunta regionale disciplina composizione e funzionamento del Nucleo regionale di valutazione dei sinistri, organismo della Giunta con funzioni consultive e di supporto nella gestione dei sinistri di elevato impatto economico. Il nucleo:
- supporta l’ente nella valutazione di sinistri particolarmente complessi, anche per garantire imparzialità;
- esprime parere obbligatorio sull’ammissibilità del rimborso nei casi della seconda fascia, ai fini dell’assunzione dell’onere da parte della Regione;
- elabora proposte per le funzioni regionali di supporto al sistema di gestione diretta;
- svolge attività ispettiva e di indagine su eventi avversi di particolare rilevanza. La partecipazione è gratuita e non comporta indennità o compensi.
Osservatorio regionale per la sicurezza delle cure
La Regione istituisce una funzione di osservatorio regionale per la sicurezza delle cure, finalizzata ad armonizzare e sviluppare monitoraggio epidemiologico, prevenzione, gestione dei rischi e risarcimento del danno. L’osservatorio verifica costantemente le modalità operative a livello regionale e aziendale. La sua costituzione e il funzionamento sono disciplinati con atto dirigenziale; anche in questo caso la partecipazione è gratuita.
Fondo regionale e copertura finanziaria
Per i sinistri della seconda fascia è istituito un fondo regionale per il risarcimento dei danni, alimentato mediante accantonamento di una quota delle risorse previste nella programmazione annuale del finanziamento del SSR. Per i sinistri della prima fascia:
- le aziende USL sostengono i costi con le risorse assegnate annualmente a titolo di Fondo sanitario regionale pro capite;
- le aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e gli IRCCS coprono i costi con i ricavi da prestazioni sanitarie.
Regime transitorio, sperimentazione ed estensione
La Giunta adotta le prime misure attuative sulla base di un programma regionale di prevenzione degli eventi avversi e copertura dei rischi. La legge è applicata inizialmente in via sperimentale a uno o più enti individuati dalla Giunta, che stabilisce anche data di inizio e durata della sperimentazione. Gli enti coinvolti sono esonerati dall’obbligo di assicurazione previsto dalla previgente normativa regionale. Terminata la sperimentazione, la Giunta individua le modalità operative per l’estensione del sistema a tutto il territorio regionale e può adeguare l’ambito di applicazione. È inoltre prevista la possibilità di ammettere alla gestione diretta dei sinistri nuovi enti del SSR, in alternativa alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, su richiesta dell’interessato.
Abrogazione dell’obbligo assicurativo
A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato l’articolo 32 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, relativo all’obbligo di assicurazione per le aziende sanitarie.
Controllo sull’attuazione
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e valuta i risultati della disciplina regionale. Dopo la sperimentazione e, successivamente, a distanza di tre anni dall’estensione del sistema a tutti gli enti del territorio regionale, la Giunta presenta una relazione sulla gestione dei sinistri e sull’attuazione del programma regionale, con particolare attenzione al numero delle transazioni e ai tempi di risarcimento. È prevista anche la promozione di forme di valutazione partecipata.
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