Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44053/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia in carcere con tre motivi principali: 1) errore materiale e generalità non corrette (si sostiene che nella deduzione del riesame sia stato indicato un diverso cognome, Tocco Andrea, invece di Cintura Andrea, con richiamo all'art. 292 c.p.p. sulla corretta indicazione delle generalità); 2) carenza di indizi circa l'attività di cessione di stupefacenti (assenza di sequestro di droga, rilievo insufficiente della presenza dell'indagato presso Cintura Salvatore, mancanza di conversazioni significative); 3) esigenza di misure meno afflittive (chiamando in causa gli artt. 274 lett. c) e 275 c.p.p.), con richiesta di applicazione del braccialetto elettronico o degli arresti domiciliari, richiamando la restituzione delle somme sequestrate, il tempo decorso rispetto al fatto, l'assenza di precedenti specifici e l'insussistenza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto superato l'errore materiale perché il riesame e l'ordinanza originaria dimostrano la certa identificazione del ricorrente (mutamento del cognome emerso nell'interrogatorio di garanzia) e il motivo è stato considerato generico e privo di confronto puntuale con le argomentazioni della motivazione impugnata. Sul secondo motivo ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia correttamente confermato la sussistenza di gravi indizi, avendo illustrato la rilevanza di conversazioni e riscontri (tra cui l'acquisto di un'autovettura con proventi del traffico) e che le contestazioni difensive erano generiche e configuravano una inammissibile rivalutazione del fatto. Sul terzo motivo ha osservato che le deduzioni sono eccentriche rispetto all'oggetto dell'impugnazione (conferma della custodia in carcere) e comunque generiche, senza una critica puntuale agli argomenti sostanziali (ritrovamento di materiale per il confezionamento, modalità della condotta, inserimento in contesto dedito al traffico). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 1

    Norma richiamata quale fattispecie di reato (traffico/illegale detenzione di stupefacenti) per la quale è stata applicata la misura cautelare; la Corte ha ritenuto che vi fossero gravi indizi a supporto dell'accusa.

  • codice di procedura penale art. 292

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla corretta indicazione delle generalità; la Corte ha ritenuto che l'eventuale errore materiale non incidesse sull'identificazione quando la motivazione dimostra la certezza dell'identità.

  • codice di procedura penale artt. 274 lett. c) e 275

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla possibilità di misure non detentive (arresti domiciliari, misure alternative, divieto di comunicare, braccialetto elettronico); la Corte ha osservato che il ricorso non ha fornito una critica specifica e puntuale alle ragioni poste dal giudice a sostegno della custodia cautelare.

  • codice di procedura penale art. 616

    Norma evocata per la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata dalla Corte di Cassazione in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità: pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto il versamento equitativo di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve contenere censure specifiche e correlate ai motivi effettivamente posti a base dell'ordinanza impugnata; deduzioni generiche o rimandi a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Errori materiali nelle generalità non sono automaticamente idonei a rendere invalida la decisione se dall'istruttoria e dalla motivazione emerge la sicura identificazione dell'interessato.
  • La Corte di legittimità esercita un sindacato di diritto e di motivazione: non può sostituirsi al giudice del merito per una rivalutazione degli elementi probatori, salvo vizi di macroscopica illogicità, incoerenza o mancanza di motivazione.
  • Per ottenere misure meno afflittive il difensore deve contestare in modo punto per punto le ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere sussistenti esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione), dimostrando l'assenza o la diminuzione di tali esigenze.
  • Se il ricorso è manifestamente inammissibile o carente per difetto di specificità, il ricorrente può essere condannato alle spese e, in via equitativa, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.