Sentenza del 08/05/2015 n. 9338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta nel 2004 sul saldo del trattamento di fine servizio e sulla somma di Euro 53.962,97 erogata nel 1997 dal Fondo di Previdenza ERSAP. Sosteneva che una parte dell'indennità del Fondo, corrispondente ai contributi versati dai dipendenti, non costituisse reddito imponibile e che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di tassare la somma dopo il decorso di sette anni. La CTR aveva accolto tali argomenti, ritenendo applicabile per analogia il termine decadenziale previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa decisione, sostenendo che la tassazione dovesse essere effettuata al momento della liquidazione definitiva, considerando anche acconti e indennità precedentemente erogati, e che non fosse previsto alcun termine decadenziale specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Puglia e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comprese quelle erogate dal Fondo di Previdenza ERSAP, sono soggetti a tassazione separata con conguaglio al momento della liquidazione definitiva. In tale momento il sostituto può effettuare le ritenute non operate sugli acconti o sulle somme precedentemente corrisposte. Il decorso di sette anni tra la prima erogazione e la liquidazione definitiva non determina decadenza, poiché la normativa applicabile non prevede uno specifico termine decadenziale. È stata inoltre esclusa l'applicabilità analogica del termine dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, riferito alla liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, commi 1 e 4
Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti sono soggetti a tassazione separata, con conguaglio all'atto della liquidazione definitiva; al momento della liquidazione definitiva possono essere operate le ritenute non effettuate in precedenza sugli acconti o sulle altre indennità corrisposte.
La tassazione delle indennità di fine rapporto e di quelle equipollenti deve essere definita al momento della liquidazione definitiva, tenendo conto delle somme già erogate e delle ritenute eventualmente omesse in precedenza. La norma non stabilisce uno specifico termine di decadenza per effettuare tale conguaglio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.
Il termine e la disciplina previsti da questa disposizione riguardano la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali e non sono applicabili, neppure analogicamente, al conguaglio delle ritenute sulle indennità di fine rapporto effettuato dal sostituto d'imposta.
Massime di principio
- Quando una prestazione di fine rapporto viene erogata in più momenti, la tassazione può essere perfezionata al momento della liquidazione definitiva, considerando anche gli acconti e le somme precedentemente corrisposte.
- L'assenza di una ritenuta su un'erogazione iniziale non comporta automaticamente la decadenza del potere impositivo: occorre verificare se la legge prevede uno specifico termine decadenziale.
- In materia tributaria i termini di decadenza non possono essere creati per analogia; devono risultare da una previsione normativa espressa.
- Il termine previsto per la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni non si applica a fattispecie diverse, come il conguaglio delle ritenute sulle indennità di fine rapporto.
- Per stabilire la base imponibile di somme previdenziali o di fine rapporto occorre distinguere tra la disciplina fiscale applicabile all'intera prestazione e l'eventuale rilevanza dei contributi versati dal lavoratore; tale profilo deve essere valutato nel giudizio di merito secondo la normativa specifica.
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