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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32716/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., rilevando che non vi era assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna per furto aggravato in concorso e la relativa recidiva restano quindi ferme, non essendo stata annullata la sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato in concorso. Ha dedotto, da un lato, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che mancasse una prova certa della sua partecipazione ai fatti contestati e che la ricostruzione accusatoria fosse fondata su elementi probatori non sufficienti. Dall'altro, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p., nonché della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. Quanto al primo motivo, ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente sull'identificazione dell'imputato, valorizzando il riconoscimento fotografico della persona offesa, il fermo in prossimità del luogo del fatto e la possibilità che l'imputato si fosse disfatto della refurtiva durante la fuga. Quanto al secondo motivo, ha richiamato la nozione di mezzo fraudolento come qualsiasi condotta insidiosa idonea a sorprendere o eludere la volontà del detentore della cosa, ritenendo corretta la valorizzazione della condotta del correo che aveva distratto la persona offesa per consentire la sottrazione del denaro dalla borsa. È stata inoltre ritenuta congrua la motivazione sulla recidiva, fondata sui precedenti penali e sulla concreta valutazione della maggiore capacità a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, reato base oggetto di conferma in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Aggravante del mezzo fraudolento; la Corte ribadisce che ricorre quando la condotta sia insidiosa, astuta o scaltretta e idonea a eludere la difesa del detentore della cosa.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente sulla valutazione della prova; la Corte esclude che sia stato violato, perché la censura mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente sul criterio dell'insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte ritiene la doglianza non deducibile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Richiamato anche in relazione alla contestazione dell'aggravante e alla conferma della sua applicazione in concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rivalutazione delle prove o una lettura alternativa del compendio probatorio, salvo che la censura si traduca nell'indicazione di specifici travisamenti decisivi effettivamente rilevanti.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata.
  • In tema di furto, l'aggravante del mezzo fraudolento sussiste quando la sottrazione sia agevolata da una condotta insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, idonea a sorprendere o eludere la difesa del detentore del bene.
  • La prova dell'identificazione dell'autore può essere logicamente fondata anche su riconoscimento della persona offesa, contesto del fermo e complessiva coerenza degli indizi, senza che sia necessaria la materiale disponibilità della refurtiva al momento dell'intervento della polizia.
  • La recidiva richiede una valutazione concreta della maggiore capacità a delinquere dell'imputato, desumibile non dal solo dato formale dei precedenti, ma da elementi individualizzanti quali natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, modalità della nuova condotta e assenza di segnali di resipiscenza.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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