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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2193

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2193 della Commissione del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alla competenza dell’equipaggio di condotta e ai metodi di addestramento e per quanto riguarda la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile

Normativa europea32020R2193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sugli equipaggi di condotta per integrare l’addestramento basato sulle evidenze (EBT), rafforzare la logica per competenze e allineare i requisiti di formazione e controllo alle prassi ICAO ed EASA. Modifica inoltre le regole su rinnovo e ripristino di abilitazioni e IR, sui privilegi di istruttori ed esaminatori, e sulla possibilità di riconoscere addestramenti svolti su aeromobili o FSTD in ambito operatore. Infine, armonizza il sistema di segnalazione, analisi e monitoraggio degli eventi aeronautici con il regolamento (UE) n. 376/2014 e introduce rettifiche tecniche e chiarimenti.

Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 sui requisiti degli equipaggi di condotta dell’aviazione civile, introducendo l’addestramento basato sulle evidenze (EBT) e adeguando le regole su competenza, abilitazioni, esaminatori e segnalazione eventi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, istruttori, esaminatori, autorità competenti e piloti soggetti al regolamento (UE) n. 1178/2011, con effetti sul rilascio, rinnovo e ripristino di licenze, abilitazioni e certificati per l’aviazione civile. Incide in particolare sulle parti FCL, ARA e ORA degli allegati del regolamento 1178/2011 e si coordina con il regolamento (UE) n. 965/2012 sull’operatore aereo e con il regolamento (UE) n. 376/2014 sulla segnalazione degli eventi. Alcune disposizioni si applicano dal 8 settembre 2021 e dal 31 gennaio 2022; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 su competenze dell’equipaggio di condotta, EBT e segnalazione eventi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2193 modifica in modo ampio il regolamento (UE) n. 1178/2011, che disciplina i requisiti tecnici e le procedure amministrative per licenze, addestramento, prove e controlli degli equipaggi dell’aviazione civile. L’intervento risponde all’esigenza di orientare la formazione verso un modello basato sulle competenze effettive, di integrare l’addestramento basato sulle evidenze (EBT) e di coordinare le regole europee con il sistema di segnalazione degli eventi previsto dal regolamento (UE) n. 376/2014.

Ambito e finalità della riforma

Il regolamento si innesta sul quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e sulle competenze dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA). Nei considerando si evidenzia che il piano europeo per la sicurezza aerea e il Manual of evidence-based training dell’ICAO hanno evidenziato l’importanza di competenze adeguate e di metodi di addestramento capaci di misurare e sviluppare tali competenze in un contesto aeronautico sempre più complesso. Viene inoltre sottolineata la necessità di allineare il regolamento 1178/2011 al regolamento (UE) n. 376/2014 per rafforzare certezza del diritto, standardizzazione delle ispezioni e sistemi efficaci di reporting di safety.

Modifiche alla parte FCL: definizioni e impianto EBT

Nella parte FCL vengono introdotte definizioni specifiche per:

  • operatore di addestramento basato sulle evidenze (EBT), cioè un operatore con AOC e programma EBT approvato dall’autorità competente;
  • valutazione pratica dell’EBT, intesa come metodo di valutazione delle prestazioni in ambiente simulato o operativo;
  • programma EBT, conforme alla norma ORO.FC.231 del regolamento (UE) n. 965/2012;
  • programma misto EBT, che combina addestramento e controlli periodici dell’operatore senza sostituire i controlli di professionalità dell’appendice 9.

Il regolamento chiarisce anche che l’addestramento completato su aeromobili o FSTD ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 deve essere considerato ai fini dei requisiti di esperienza e rinnovo previsti dalla parte FCL.

Crediti, esperienza di volo e test di competenza

Viene riconosciuto il pieno accreditamento delle ore di volo svolte su velivoli o TMG rientranti nelle decisioni degli Stati membri adottate in base all’articolo 2, paragrafo 8, lettere a) o c), del regolamento (UE) 2018/1139, o nell’ambito di applicazione dell’allegato I di tale regolamento, purché:

  • il velivolo o TMG sia della stessa categoria e classe dell’aeromobile di riferimento;
  • in caso di addestramento con istruttore, il mezzo sia soggetto ad autorizzazione ai sensi di ORA.ATO.135 o DTO.GEN.240.

Sono inoltre aggiornati diversi requisiti di rilascio e rinnovo di licenze e abilitazioni:

  • per la PPL, il richiedente deve dimostrare la capacità di eseguire le manovre e procedure pertinenti come PIC, con competenza adeguata ai privilegi concessi;
  • per l’IR, il rinnovo può essere soddisfatto anche mediante valutazione pratica EBT presso operatore EBT;
  • per il ripristino di IR scadute e di abilitazioni per classe o tipo, sono previste sequenze articolate di valutazione, eventuale addestramento di aggiornamento e successiva prova di professionalità o EBT.

Rinnovo e ripristino di IR e abilitazioni per classe o tipo

Il regolamento riscrive le norme FCL.625, FCL.625.A, FCL.740 e FCL.740.A. In sintesi:

  • il rinnovo dell’IR può avvenire tramite controllo di professionalità o valutazione pratica EBT;
  • il ripristino di una IR scaduta richiede prima una valutazione presso un’ATO, oppure presso un operatore EBT specificamente approvato; in alcuni casi, per particolari abilitazioni scadute, la valutazione può essere svolta anche presso DTO o con istruttore;
  • se necessario, deve essere completato un addestramento di aggiornamento;
  • successivamente il richiedente deve superare un controllo di professionalità o completare la valutazione pratica EBT.

Sono previste esenzioni rilevanti:

  • i titolari di IR valida su licenza di paese terzo, ai sensi dell’allegato 1 della convenzione di Chicago, sono esentati da alcuni requisiti al rinnovo dei privilegi IR;
  • i piloti titolari di abilitazione alle prove in volo, che abbiano partecipato a prove di sviluppo, certificazione o produzione e abbiano accumulato 50 ore di volo totale o 10 ore PIC nelle prove di volo nell’anno precedente la domanda, possono richiedere il rinnovo o il ripristino dell’abilitazione per tipo in deroga ai requisiti ordinari;
  • i piloti che abbandonano un programma EBT per mancato raggiungimento di un livello accettabile di competenza non possono esercitare i privilegi dell’abilitazione per tipo fino a quando non completano la valutazione pratica EBT o un controllo di professionalità sostitutivo.

Requisiti per le abilitazioni e corsi correlati

Le modifiche a FCL.720.A e FCL.740.A incidono sul rilascio iniziale e sull’estensione di privilegi per operazioni a equipaggio plurimo, nonché sui velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo. In particolare:

  • per determinate richieste di abilitazione o estensione a operazioni multi-equipaggio, il richiedente deve soddisfare requisiti preliminari prima di iniziare il corso pertinente;
  • per i velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo, il richiedente deve essere o essere stato titolare di una IR(A) monomotore o plurimotore, secondo i casi, e soddisfare requisiti aggiuntivi prima del corso di tipo;
  • per l’IR(A) modulare, il richiedente deve essere titolare di PPL(A) o CPL(A); per il modulo procedurale strumentale, se non titolare di CPL(A), deve essere titolare di BIR o di un certificato di completamento del corso del modulo strumentale di base;
  • per i corsi IR(A) su plurimotore, l’ATO deve assicurare l’addestramento su plurimotore prima dell’avvio dell’addestramento di volo del corso.

Istruttori TRI, SFI ed esaminatori

La disciplina dei TRI e degli SFI è ampliata e resa più coerente con l’EBT. I TRI possono fornire istruzione per il rinnovo e il ripristino dell’IR, e in certi casi per il rilascio o rinnovo di certificati TRI/SFI, previa esperienza minima e completamento del relativo programma di istruzione. I TRI e gli SFI possono estendere i propri privilegi a valutazioni pratiche EBT presso operatori EBT, ma solo se rispettano i requisiti di standardizzazione previsti dal regolamento (UE) n. 965/2012.

Anche la disciplina degli esaminatori viene aggiornata:

  • il corso di standardizzazione per il certificato di esaminatore deve essere erogato dall’autorità competente o da un’ATO approvata;
  • il rinnovo del certificato richiede almeno sei attività qualificanti tra test di abilitazione, controlli di professionalità, valutazioni di competenza o fasi EBT, oltre a un corso di aggiornamento svolto nei 12 mesi precedenti la scadenza.

Crediti teorici e appendici tecniche

L’appendice 1 viene ristrutturata per chiarire i crediti teorici tra licenze e categorie:

  • per LAPL e PPL, sono previsti crediti tra categorie di aeromobili;
  • i titolari di BPL o SPL possono ottenere crediti, con esclusione della materia navigazione per alcuni casi;
  • per la LAPL(A), il titolare di SPL con privilegio TMG deve dimostrare conoscenze teoriche adeguate per il velivolo monomotore a pistoni terrestre;
  • per IR e BIR, chi ha già superato gli esami teorici per CPL nella stessa categoria riceve crediti in prestazioni umane, meteorologia e comunicazioni.

Vengono inoltre rivisti:

  • l’appendice 3, con precisione sul computo di ore PIC e SPIC;
  • l’appendice 6, sui prerequisiti per il corso IR(A) modulare;
  • l’appendice 9, che aggiorna la tabella delle sezioni da svolgere nei diversi scenari di addestramento, rinnovo e ripristino, e chiarisce un’esercitazione di recupero dall’assetto in cui non deve essere utilizzato un velivolo.

Nuova appendice 10: rinnovo e ripristino tramite EBT

L’appendice 10 introduce una disciplina autonoma per il rinnovo e il ripristino di abilitazioni per tipo e, in combinazione, delle IR. Tali attività possono essere svolte solo presso operatori EBT che:

  • abbiano un programma EBT pertinente approvato;
  • abbiano almeno 3 anni di esperienza nella conduzione di un programma misto EBT;
  • abbiano nominato per ciascuna abilitazione per tipo un gestore EBT con privilegio di esaminatore e esperienza rilevante come istruttore.

Il gestore EBT deve verificare che il richiedente soddisfi tutti i requisiti di qualifiche, addestramento ed esperienza. Il rinnovo o ripristino comprende:

  • la valutazione pratica continua nell’ambito del programma EBT;
  • la dimostrazione di un livello di prestazione accettabile in tutte le competenze;
  • l’annotazione amministrativa della nuova scadenza della licenza, con verifica del rispetto della norma FCL.1030.

Segnalazione di eventi, analisi e monitoraggio della sicurezza

Le modifiche alle parti ARA e ORA allineano il regolamento 1178/2011 al regime del regolamento (UE) n. 376/2014. Le autorità competenti devono:

  • informare l’Agenzia entro 30 giorni se emergono problemi significativi nell’attuazione del regolamento 2018/1139 e dei relativi atti delegati ed esecutivi;
  • trasmettere quanto prima le informazioni di sicurezza rilevanti derivanti dalle segnalazioni inserite nella banca dati nazionale;
  • disporre di sistemi di raccolta, analisi e diffusione delle informazioni di safety;
  • aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione in caso di modifiche normative;
  • notificare all’Agenzia le misure o modifiche che incidono sulla capacità di svolgere i propri compiti.

Le organizzazioni devono istituire e mantenere un sistema di segnalazione eventi con componenti obbligatorie e volontarie. Le segnalazioni di eventi o condizioni che possono mettere in pericolo aeromobili, occupanti o terzi devono essere inviate, in linea generale, entro 72 ore dalla scoperta, nella forma stabilita dall’autorità competente o dall’Agenzia, e con tutte le informazioni pertinenti. Per le organizzazioni non stabilite in uno Stato membro sono previsti obblighi analoghi, con attenzione alla riservatezza dell’informatore e con eventuali segnalazioni di follow-up sulle azioni preventive.

Decorrenza e rettifiche

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune disposizioni si applicano dall’8 settembre 2021 e altre dal 31 gennaio 2022. Inoltre, la data del 20 giugno 2021 contenuta nell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1178/2011 è sostituita dal 20 giugno 2022. Il regolamento contiene infine alcune rettifiche tecniche a errori precedenti e chiarimenti redazionali.

Disposizioni principali

Modifiche alla parte FCL: introduzione e definizioni EBT

Inserisce nella norma FCL.010 le definizioni di operatore EBT, valutazione pratica EBT, programma EBT e programma misto EBT, tutte collegate al regolamento (UE) n. 965/2012 e ai programmi ORO.FC.230 e ORO.FC.231. Riconosce, alla norma FCL.015, l’addestramento completato su aeromobili o FSTD ai fini dei requisiti di esperienza e rinnovo.

Accreditamento addestramento, ore di volo e prove di competenza

Estende il credito pieno per ore di volo effettuate su aeromobili o TMG rientranti in determinate decisioni o nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1139, a condizione che siano rispettate categoria/classe e, per voli con istruttore, le autorizzazioni previste. Modifica i requisiti di test e controlli per PPL, IR e abilitazioni per classe o tipo, prevedendo il riconoscimento della valutazione pratica EBT in alternativa al controllo di professionalità in vari casi.

Rinnovo e ripristino di IR e abilitazioni per classe o tipo

Riformula FCL.625, FCL.625.A, FCL.740 e FCL.740.A: il rinnovo della IR o delle abilitazioni può avvenire tramite controllo di professionalità o valutazione pratica EBT; il ripristino richiede una valutazione preliminare per stabilire l’eventuale addestramento di aggiornamento, seguito, se necessario, da training e poi da controllo di professionalità o EBT. Sono previste esenzioni per titolari di licenze di paesi terzi, per piloti di prove in volo con specifiche ore di esperienza, e il divieto di esercizio dei privilegi per chi esce da un programma EBT finché non soddisfa i requisiti sostitutivi.

Requisiti per il rilascio iniziale di abilitazioni e corsi correlati

Rivede FCL.720.A e FCL.740.A per le operazioni in equipaggio plurimo, i velivoli complessi ad alte prestazioni e l’addestramento richiesto prima del corso di abilitazione. Aggiorna inoltre l’appendice 6 sui prerequisiti per i corsi IR(A) modulari e sull’addestramento su plurimotore prima del corso IR(A).

Privilegi di TRI, SFI ed esaminatori

Amplia e precisa i privilegi dei TRI e degli SFI, compresa la possibilità di effettuare valutazioni pratiche EBT presso operatori EBT se sono soddisfatti i requisiti di standardizzazione previsti dal regolamento (UE) n. 965/2012. Modifica anche i requisiti per il certificato di esaminatore e il suo rinnovo, richiedendo un corso di standardizzazione e attività minime di esame, controllo o valutazione EBT.

Appendici e crediti teorici

Rivede l’appendice 1 sui crediti teorici per LAPL, PPL, IR e BIR, chiarendo i crediti tra categorie di licenze e tra licenze di deltaplano/parapendio e licenze aeroplano. Aggiorna l’appendice 3 sul tempo di volo come PIC/SPIC e l’appendice 9 sulle prove e i controlli per il rinnovo/ripristino delle abilitazioni.

Nuova appendice 10: valutazione pratica EBT

Introduce una disciplina specifica per rinnovo e ripristino di abilitazioni per tipo e IR in combinazione con tali abilitazioni, consentendoli solo presso operatori EBT con programma pertinente, almeno 3 anni di esperienza in programma misto EBT e un gestore EBT nominato. La valutazione pratica EBT deve svolgersi secondo il programma dell’operatore e comprendere la valutazione continua, il livello accettabile di prestazione in tutte le competenze e l’annotazione amministrativa della nuova scadenza in licenza.

Segnalazione, analisi e monitoraggio eventi

Modifica le norme ARA.GEN.125, ARA.GEN.135, ARA.GEN.200 e ARA.GEN.210 e la norma ORA.GEN.160 per allineare il sistema europeo di safety reporting al regolamento (UE) n. 376/2014. Impone alle autorità competenti di informare l’Agenzia entro 30 giorni sui problemi significativi di attuazione e di trasmettere le informazioni di sicurezza rilevanti; impone alle organizzazioni sistemi di segnalazione obbligatoria e volontaria, con invio entro 72 ore per molte segnalazioni, e chiarisce gli obblighi di diffusione e notifica delle misure correttive.

Rettifiche tecniche e decorrenze

Rettifica alcune disposizioni di FCL.025, FCL.035 e dell’appendice 9, e aggiorna la denominazione di un modulo AESA nell’appendice VIII della parte ARA. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; alcune modifiche si applicano dall’8 settembre 2021 e altre dal 31 gennaio 2022, mentre l’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento 1178/2011 passa dalla data 20 giugno 2021 al 20 giugno 2022.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilelicenze e addestramento dei pilotisicurezza aereasegnalazione eventisorveglianza e standardizzazione

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