Sentenza del 07/01/2019 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Catania
Ricorso tributario - Spedizione a mezzo Poste Italiane - Affidamento recapito ad agenzia privata da parte di Poste Italiane - validità notificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso concerne la validità della notificazione effettuata tramite il servizio postale quando il plico, pur essendo stato affidato a Poste Italiane, sia stato materialmente consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito. La questione consiste nello stabilire se tale modalità renda invalida la notificazione, in particolare rispetto alle formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
La decisione
La notificazione è valida se il notificante si è rivolto direttamente a un ufficio postale e l'affidamento del plico all'agenzia privata è avvenuto per autonoma scelta organizzativa di Poste Italiane. In tal caso, il recapito tramite l'agenzia resta interno al rapporto tra Poste Italiane e il proprio incaricato e Poste Italiane conserva la piena responsabilità del servizio. Diversamente, se il notificante si è rivolto direttamente a un'agenzia privata, la notificazione non è conforme al servizio postale universale e non si perfeziona secondo le formalità richieste.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Le formalità di notificazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dalla legge. Il ricorso a un'agenzia privata non è sufficiente, salvo che il notificante abbia affidato il plico a Poste Italiane e sia stata quest'ultima, autonomamente, a incaricare l'agenzia del recapito.
Servizio postale universale
La notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento deve normalmente riferirsi al servizio postale universale fornito da Poste Italiane. L'eventuale sub-affidamento del recapito da parte di Poste Italiane non interrompe la validità della notificazione né trasferisce sul notificante la responsabilità dell'organizzazione del servizio.
Massime di principio
- Per verificare la validità di una notificazione, occorre distinguere tra l'affidamento diretto del plico a un operatore privato e il recapito eseguito da un privato per incarico organizzativo di Poste Italiane.
- Se il notificante si rivolge direttamente a Poste Italiane e conserva la documentazione dell'accettazione postale, la notificazione non diventa invalida solo perché il recapito materiale è effettuato da un'agenzia privata incaricata da Poste Italiane.
- Se invece il plico viene consegnato direttamente a un'agenzia privata non operante per conto di Poste Italiane nell'ambito del servizio postale universale, la notificazione può essere considerata inesistente o comunque non perfezionata secondo la disciplina applicabile.
- È importante conservare ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento e ogni elemento che dimostri che l'invio è stato preso in carico da Poste Italiane, poiché la validità dipende anche dalla prova dell'originario affidamento all'ente postale.
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