Sentenza n. 1042/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gallipoli sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 11 settembre 2025 e dell'obbligo della p.a. di provvedere espressamente sull'istanza; nonché per la condanna del Comune di Gallipoli a provvedere sull'istanza nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a. e per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune oltre il termine per l'adempimento spontaneo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di accorpamento di due concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di due concessioni demaniali marittime relative ad aree adiacenti e utilizzate per l’ormeggio di natanti da diporto dei propri soci, ha presentato al Comune di Gallipoli un’istanza di accorpamento in data 11 settembre 2025. Non avendo ricevuto un provvedimento conclusivo entro il termine di legge, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha dedotto che l’istanza era stata riscontrata con una nota del 4 dicembre 2025, nella quale aveva rappresentato di avere sottoposto un quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenendo necessario acquisirne il riscontro per i profili relativi alla determinazione del canone demaniale, e ha sostenuto che tale circostanza escludesse l’inerzia. La ricorrente ha contestato la natura conclusiva della nota, qualificandola come atto soprassessorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accorpamento, poiché era decorso il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 l. 241/1990 senza l’adozione di un provvedimento espresso. La nota comunale del 4 dicembre 2025 non è stata ritenuta idonea a interrompere o superare l’inerzia: essa non contiene una decisione finale, non declina definitivamente la competenza comunale e si limita a subordinare sine die l’esame dell’istanza al riscontro del Ministero, disponendo in sostanza una sospensione indefinita del procedimento. La nota è stata quindi qualificata come atto soprassessorio, che non fa venir meno l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento. Il TAR ha inoltre escluso che l’obbligo di provvedere potesse considerarsi sospeso per il mancato parere ministeriale, richiamando l’art. 16, comma 2, l. 241/1990. Il Comune è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anche in assenza del riscontro ministeriale. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale fase successiva, previa istanza della ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso determina l’inerzia dell’amministrazione e legittima l’azione avverso il silenzio.
art. 16, comma 2, l. 241/1990
Il mancato riscontro al parere o quesito richiesto a un’altra amministrazione non consente di sospendere indefinitamente l’obbligo dell’amministrazione procedente di concludere il procedimento.
art. 117, comma 2, c.p.a.
In caso di silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può prevedere la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è ammissibile quando, decorso il termine procedimentale, l’amministrazione non abbia adottato un provvedimento espresso sull’istanza del privato.
- Una nota con cui l’amministrazione comunica di avere richiesto chiarimenti o un parere a un’altra amministrazione e rinvia sine die la decisione non è un atto conclusivo, ma un atto soprassessorio, che non fa venir meno l’obbligo di provvedere né l’illegittimità del silenzio.
- Il mancato riscontro a un parere o quesito richiesto ad altra amministrazione non sospende indefinitamente il termine per la conclusione del procedimento quando l’amministrazione procedente deve comunque adottare una determinazione espressa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato anche imponendo di decidere in assenza del parere non tempestivamente reso, riservando la nomina del commissario ad acta a una successiva istanza in caso di persistente inerzia.
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