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Sentenza

Sentenza del 08/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Sanzioni - Avviso di accertamento - Acquiescenza parziale - Riduzione a 1/3 ex art. 15 D. Lgs. 218/1997- Applicabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità della riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative prevista dall'articolo 15 del D.Lgs. 218/1997 nel caso in cui il contribuente presti acquiescenza soltanto parziale ai rilievi contenuti nell'avviso di accertamento, rinunciando a impugnare le contestazioni accettate e a presentare istanza di accertamento con adesione. Il punto centrale è stabilire se l'acquiescenza debba necessariamente riguardare l'intero avviso oppure possa essere limitata ad alcune contestazioni.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto l'applicabilità del beneficio anche in caso di acquiescenza parziale. L'interpretazione è ricavata a contrario dal fatto che l'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 218/1997, in materia di adesione ai verbali di constatazione, richiede espressamente l'adesione al "contenuto integrale" del verbale. Poiché tale requisito non è previsto dall'articolo 15 per l'avviso di accertamento, la riduzione a un terzo delle sanzioni spetta anche limitatamente ai rilievi accettati dal contribuente.

Norme richiamate

  • Articolo 15 del D.Lgs. 218/1997

    La riduzione a un terzo delle sanzioni si applica quando il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento e a presentare istanza di accertamento con adesione. La norma è applicabile anche all'acquiescenza parziale, limitatamente ai rilievi accettati.

  • Articoli 2 e 5 del D.Lgs. 218/1997

    Sono richiamati come disposizioni appartenenti alla disciplina dell'accertamento con adesione e degli istituti deflativi del contenzioso, nel cui quadro si colloca la riduzione delle sanzioni.

  • Articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 218/1997

    La disposizione richiede espressamente l'adesione all'intero contenuto del verbale di constatazione per ottenere il beneficio. Tale previsione specifica conferma, a contrario, che l'articolo 15 non impone l'accettazione integrale dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa richiede la rinuncia all'impugnazione senza precisare che essa debba riguardare l'intero atto, il beneficio può essere riconosciuto anche per la parte dell'accertamento specificamente accettata.
  • La previsione espressa dell'obbligo di adesione integrale in una disposizione diversa può indicare che tale requisito non si applica automaticamente agli istituti disciplinati da altre norme.
  • In caso di acquiescenza parziale, il contribuente deve delimitare con precisione i rilievi accettati, versare quanto dovuto secondo le modalità e i termini previsti e mantenere distinta la parte dell'avviso eventualmente contestata.
  • L'interpretazione favorevole non elimina la necessità di verificare i requisiti formali dell'acquiescenza e la corretta applicazione temporale della disciplina vigente.

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