Corte di giustizia, Sentenza C-531/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2024. — HJ contro US e MU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Riposo giornaliero e settimanale – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3, 5, 6, 16, 17, 19 e 22 – Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro svolto dai collaboratori domestici – Deroga – Normativa nazionale che esenta dall’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro effettivo prestato dai collaboratori domestici. — Causa C-531/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale dalla Spagna, ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2003/88 e con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta una disciplina o prassi che esenti il lavoro domestico dall’obbligo di registrazione dell’orario effettivo. Secondo la Corte, senza un sistema obiettivo e affidabile di misurazione delle ore lavorate, i collaboratori domestici non possono far valere in modo effettivo i diritti al riposo e al limite massimo settimanale di lavoro. La Corte ha inoltre lasciato al giudice nazionale la verifica dell’eventuale discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa spagnola che esenta i datori di lavoro domestico dall’obbligo di registrare l’orario di lavoro dei collaboratori domestici
La questione giuridica
Se gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, e delle ulteriori norme e direttive richiamate dal giudice nazionale, ostino a una normativa nazionale e alla sua interpretazione/prassi amministrativa che esentano i datori di lavoro domestico dall’obbligo di istituire un sistema oggettivo e affidabile di misurazione dell’orario di lavoro dei collaboratori domestici; e se tale regime integri anche una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Principio di diritto
Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, ostano a una normativa nazionale, o alla sua interpretazione giurisprudenziale/prassi amministrativa, che esenti i datori di lavoro domestico dall’obbligo di istituire un sistema oggettivo e affidabile di rilevazione della durata dell’orario di lavoro dei collaboratori domestici, perché tale esenzione rende eccessivamente difficile, se non impossibile, verificare il rispetto dei riposi minimi e del limite massimo settimanale; resta al giudice nazionale verificare se il regime configuri anche una discriminazione indiretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 2006/54.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 3, paragrafo 2, CE
- Direttiva 2003/88/CE
- Direttiva 2006/54/CE
- Direttiva 2010/41/UE
- Direttiva 2000/78/CE
Orario di lavoro dei collaboratori domestici e obbligo di registrazione
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina spagnola che, nel settore del lavoro domestico, esenta i datori di lavoro dall’obbligo di registrare l’orario di lavoro effettivamente svolto. La controversia principale oppone una collaboratrice domestica ai suoi datori di lavoro e riguarda, oltre all’illegittimità del licenziamento, il pagamento di straordinari e ferie non godute.
Fatti e procedimento principale
HJ è stata assunta il 15 settembre 2020 come collaboratrice domestica presso US e MU. Dopo il licenziamento del 17 febbraio 2021, ha agito davanti al giudice del lavoro di Bilbao chiedendo la declaratoria di illegittimità del recesso e il pagamento delle ore straordinarie e delle ferie residue. Il primo giudice ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il licenziamento illegittimo e alcune somme, ma ha negato il pagamento degli straordinari ritenendo non provata l’effettiva prestazione anche per la mancata produzione di registri giornalieri, dato che il regio decreto 1620/2011 esenta i datori di lavoro domestico dall’obbligo di registrazione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se la direttiva 2003/88, gli articoli 20, 21 e 31, paragrafo 2, della Carta, nonché le direttive 2000/78, 2006/54 e 2010/41, ostino a una norma nazionale che esenta i datori di lavoro domestico dall’obbligo di istituire un sistema di misurazione dell’orario di lavoro dei collaboratori domestici. Il dubbio era duplice:
- da un lato, la possibile incompatibilità con le norme sull’organizzazione dell’orario di lavoro, alla luce della sentenza CCOO (C‑55/18);
- dall’altro, la possibile discriminazione indiretta, considerato che il settore del lavoro domestico è composto in larghissima parte da donne.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2003/88, in particolare:
- articolo 1, paragrafo 1, che fissa prescrizioni minime di sicurezza e salute;
- articolo 2, che definisce l’orario di lavoro;
- articoli 3 e 5, relativi ai riposi giornaliero e settimanale;
- articolo 6, sulla durata massima settimanale di lavoro;
- articoli 17 e 22, sulle deroghe e sul possibile opt-out.
Sono inoltre richiamati l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e, sul versante della parità di trattamento, la direttiva 2006/54, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sull’indiretta discriminazione e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c). Il giudice del rinvio aveva evocato anche le direttive 2000/78 e 2010/41, ma la Corte precisa che dagli atti non emerge che la situazione rientri nel loro ambito applicativo.
Ragionamento della Corte sulla direttiva 2003/88
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza consolidata: il diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e ai riposi giornaliero e settimanale è un diritto sociale fondamentale, sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88 devono essere letti alla luce di tale disposizione e non in senso restrittivo.
Richiamando la sentenza CCOO, la Corte ricorda che gli Stati membri devono garantire una protezione effettiva dei diritti riconosciuti dalla direttiva, il che implica l’istituzione di un sistema che consenta di misurare l’orario di lavoro giornaliero. Senza uno strumento oggettivo e affidabile di rilevazione:
- diventa eccessivamente difficile, se non impossibile, dimostrare le ore lavorate e gli straordinari;
- il lavoratore è svantaggiato nella tutela dei riposi e del limite massimo settimanale;
- non basta il ricorso ad altri mezzi di prova o una mera inversione dell’onere probatorio.
La Corte precisa che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità sulle modalità concrete del sistema di registrazione e possono adattarlo alle specificità di settori e imprese. Tuttavia, tale margine non consente di privare il lavoratore della possibilità di verificare in modo obiettivo e affidabile le ore prestate.
Effetti della normativa spagnola e interpretazione nazionale
La Corte osserva che, dopo la sentenza CCOO, il legislatore spagnolo ha introdotto un obbligo generale di registrazione dell’orario di lavoro nello Statuto dei lavoratori. Nel procedimento principale, però, il giudice del rinvio ha inteso la norma speciale sul lavoro domestico come fonte di un’esenzione dall’obbligo per i datori di lavoro domestico, anche in ragione di interpretazioni giurisprudenziali e prassi amministrative nazionali.
La Corte chiarisce che, nell’ambito del rinvio pregiudiziale, deve prendere in considerazione il contesto normativo così come descritto dal giudice nazionale. Di conseguenza, la questione va intesa non solo rispetto alla disposizione formale, ma anche rispetto alla sua interpretazione giurisprudenziale e alla prassi amministrativa che ne deriva.
Conclude quindi che una siffatta esenzione è incompatibile con la direttiva 2003/88, perché svuota di contenuto il diritto alla tutela dei riposi e del limite massimo settimanale di lavoro. La Corte ammette, per contro, che possano esistere discipline settoriali con deroghe specifiche, purché non compromettano l’effettività della tutela.
Profilo della possibile discriminazione indiretta
Quanto alla discriminazione indiretta di sesso, la Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54, una misura apparentemente neutra può essere discriminatoria se mette in particolare svantaggio un sesso rispetto all’altro, salvo giustificazione oggettiva e proporzionata.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sulle prove statistiche e sull’onere di giustificazione a carico dello Stato membro autore della misura. Tuttavia, nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non conteneva indicazioni sufficienti sull’obiettivo perseguito dalla prassi controversa e il governo spagnolo non ha fornito spiegazioni decisive. Perciò, la Corte non si pronuncia in modo definitivo su questo profilo e rimette al giudice nazionale la verifica di un’eventuale discriminazione indiretta.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, ostano a una normativa nazionale, alla sua interpretazione da parte dei giudici nazionali o a una prassi amministrativa che esentino i datori di lavoro domestico dall’obbligo di istituire un sistema di rilevazione della durata dell’orario di lavoro dei collaboratori domestici.
Il risultato pratico è che il settore del lavoro domestico non può essere sottratto, in blocco, a un meccanismo di misurazione obiettiva e affidabile delle ore lavorate, necessario per garantire il rispetto dei riposi e del limite massimo di durata settimanale del lavoro. La questione dell’eventuale discriminazione indiretta fondata sul sesso resta invece affidata al giudice del rinvio.
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