Sentenza n. 5127/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento: a) della Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25.07.2024, recante ad oggetto “L.R. n. 16 del 2004 ed art. 3, comma 5 Regolamento Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 2011 – Approvazione del PUC del Comune di Frattaminore completo di atti di programmazione degli interventi – Approvazione RUEC - Presa d'atto SIAD”, pubblicata sul BURC n. 57 del 19.08.2024; b) della nota pubblicata sul BURC n. 57 del 19.08.2024 a firma del Sindaco pt, recante Avviso di Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e delle elaborazioni integrative, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica (VAS), ai sensi della Legge Regione Campania n.16 del 22/12/2004 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di attuazione n. 5/2011 e ss.mm.ii.; c) della Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 20.07.2023 avente ad oggetto “Adozione del Piano Urbanistico Comunale - PUC 2023 - ai sensi della Legge Regione Campania n. 16 del 22/12/2004 e ss.mm.ii e del relativo Regolamento n. 5/2011 e ss.mm.ii.”; d) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 05/12/2023, avente ad oggetto “Piano urbanistico comunale – Art. 3, c. 3 del Regolamento per il Governo del Territorio della Regione Campania n. 05/2011: valutazione e recepimento delle osservazioni al PUC adottato con D.G.C. n. 78 del 20/07/2023. Approvazione”; e) della nota del 22.3.2023 (prot. n. 14406) a firma congiunta del Sindaco, del Dirigente e del Responsabile del procedimento, avente ad oggetto “Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale – Affidamento incarico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1396 del 01.10.2020 – Indirizzi programmatici integrativi per la redazione del PUC”; f) quatenus opus ed in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 3542 del 29.4.2024 dell'Area Pianificazione Strategica - Direzione Pianificazione Territoriale Metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, avente ad oggetto “Comune di Afragola. PIANO URBANISTICO COMUNALE adottato con Delibera di G.C. n.78 del 20/07/2023. Verifica di coerenza ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 5/2011 ss.mm.ii.” nella parte in cui, pur in difetto della previa acquisizione degli atti consultivi obbligatori previsti, ha ritenuto di pronunciarsi sulla deliberazione di adozione del Piano impugnato; g) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di adozione e approvazione del PUC del Comune di Afragola e, in parte qua, verifica di coerenza della Città Metropolitana di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di formazione e approvazione del PUC nella parte in cui il proprio lotto, sito in contrada Ferrarese e avente estensione di circa 3.000 mq, è stato mantenuto nella ZTO E2 - Parco rurale produttivo, destinazione già prevista dalla disciplina urbanistica previgente. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 24, 25, 32 e 47 della l.r. Campania n. 16/2004, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, erronea ponderazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Secondo la ricorrente, la realizzazione della nuova stazione ferroviaria dell'Alta Velocità avrebbe radicalmente modificato lo stato dei luoghi e reso illogico il mantenimento della destinazione agricola, mentre fondi limitrofi o analoghi avrebbero ricevuto destinazioni residenziali o di tipo G - Dotazioni territoriali. Le osservazioni presentate in sede di pianificazione erano state respinte dal Comune sul rilievo che la modifica avrebbe comportato consumo di suolo agricolo e contrastato con il Piano territoriale orientativo e con il Piano dei Cinque Comuni, che confermavano la vocazione agricola dell'ambito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui le scelte urbanistiche comunali costituiscono espressione di ampia discrezionalità e non sono sindacabili nel merito, né richiedono una motivazione specifica per ogni singola area, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali tecnico-discrezionali posti a fondamento del piano. Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di errori di fatto, abnorme illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza, ovvero quando la destinazione sia incoerente con l'impostazione complessiva del piano o manifestamente incompatibile con le caratteristiche oggettive del territorio. Nel caso concreto, la motivazione del rigetto delle osservazioni era riferita alla non edificazione del fondo, alla sua collocazione all'interno di una vasta area libera e alla finalità di realizzare, nell'intorno della stazione dell'Alta Velocità, un parco rurale-produttivo limitando il consumo di suolo. La ricorrente non ha contestato specificamente tale motivazione. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, poiché i fondi indicati come tertia comparationis erano collocati a ridosso di zone produttive o residenziali, già edificati o prossimi ad aree destinate a servizi, e quindi non versavano in situazione assolutamente identica rispetto al lotto ricorrente. La destinazione E2 è stata ritenuta coerente con la collocazione interna del fondo in una vasta area inedificata e con l'impostazione generale del PUC. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 2, 24, 25, 32 e 47 l.r. Campania n. 16/2004
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente a sostegno delle censure rivolte contro la destinazione urbanistica, ma il giudice ha ritenuto non dimostrati i dedotti vizi di legittimità.
Regolamento regionale Campania n. 5/2011
È richiamato quale disciplina regionale del procedimento di formazione e approvazione del PUC, senza che il giudice ravvisi una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sottratte al sindacato di merito; possono essere censurate solo per errori di fatto, abnorme illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza, oppure per manifesta incompatibilità con le caratteristiche oggettive del territorio o con l'impostazione complessiva del piano.
- La destinazione urbanistica di una singola area non richiede una motivazione puntuale ulteriore rispetto a quella desumibile dai criteri generali tecnico-discrezionali posti a fondamento dello strumento urbanistico, salvo la presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato, come una convenzione di lottizzazione o un giudicato favorevole.
- In sede di pianificazione urbanistica, la disparità di trattamento non può essere dimostrata mediante la mera comparazione tra aree differenti: la zonizzazione implica necessariamente discontinuità funzionali e destinazioni diverse possono essere legittimamente assegnate anche a suoli apparentemente analoghi, se non ricorre un'assoluta identità di situazione o una manifesta irrazionalità.
- La scelta di preservare una destinazione agricola è legittima quando risulta coerente con l'obiettivo generale del piano di contenere il consumo di suolo e di salvaguardare un'area vasta e non edificata, anche se nelle vicinanze siano presenti infrastrutture o fondi con diversa destinazione urbanistica.
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