Risoluzione n. 102 del 4/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "6872" per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie che versano al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il credito è pari al 75% dei versamenti effettuati per gli anni 2016-2018, va indicato in dichiarazione dei redditi, può essere ceduto a intermediari qualificati dopo il riconoscimento dell’Agenzia, e non soggiace ai limiti generali di compensazione richiamati dal documento.
Istituzione del codice tributo 6872 per la compensazione del credito d’imposta sui versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta sul Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto per le fondazioni bancarie che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Viene inoltre istituito il relativo codice tributo da utilizzare nei versamenti e nei riversamenti dell’agevolazione.
Quadro normativo e beneficiari
L’agevolazione deriva dall’articolo 1, commi da 392 a 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il beneficio è riconosciuto alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sotto forma di credito d’imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Disciplina applicativa e limiti di risorse
Il decreto interministeriale 1° giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2016, ha definito le modalità applicative del credito. L’articolo 3, comma 3, prevede che l’Agenzia delle entrate comunichi, con apposito provvedimento, l’ammontare del credito spettante a ciascuna fondazione secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nei limiti delle risorse disponibili, fissate in 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018.
Modalità di utilizzo del credito
Il comma 5 dell’articolo 3 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; in caso contrario l’operazione di versamento è rifiutata. L’utilizzo è possibile dopo la trasmissione, da parte dell’ACRI, all’Agenzia delle entrate, dei dati relativi ai versamenti effettuati in favore del Fondo.
Dichiarazione dei redditi, cessione e regime di favore
Il comma 6 prevede che il credito debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi successivi in cui viene utilizzato. La stessa disposizione consente la cessione del credito da parte delle fondazioni finanziatrici, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che il credito sia stato riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi; il cessionario lo utilizza alle medesime condizioni del cedente.
Esclusione di limiti alla compensazione
Il comma 7 dispone che al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Codice tributo istituito e compilazione del modello F24
Per consentire la compensazione del credito, viene istituito il codice tributo:
- "6872" denominato "Credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati in favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - art. 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo va esposto nella sezione "Erario";
- va indicato nella colonna "importi a credito compensati" quando il credito è utilizzato in compensazione;
- va indicato nella colonna "importi a debito versati" nei casi di riversamento dell’agevolazione;
- il campo "anno di riferimento" deve riportare l’anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA".
Canali telematici ammessi
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i canali telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
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