Risoluzione n. 106 del 17/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999, i servizi di servicing resi dalla banca originator possono beneficiare dell’esenzione IVA come gestione di crediti da parte del concedente, ai sensi dell’art. 10, n. 1, DPR 633/1972, purché ricorrano le condizioni previste e il servicer coincida con il soggetto che ha originariamente concesso i crediti. Restano fuori da tale esenzione le eventuali altre prestazioni non riconducibili al servicing, da valutare caso per caso.
Regime IVA dei servizi di servicing della banca originator nelle cartolarizzazioni di crediti
Regime IVA dei servizi di servicing nella cartolarizzazione di crediti
La risoluzione esamina il trattamento IVA dei servizi di servicing svolti dalla banca originator nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999. Il tema centrale è stabilire se tali attività vadano qualificate come recupero crediti imponibile oppure come gestione di crediti esente da IVA.
Quadro normativo di riferimento
La fattispecie viene inquadrata nella disciplina delle cartolarizzazioni di crediti prevista dalla legge n. 130 del 1999, in cui i crediti sono ceduti a una società veicolo (SPV), che emette titoli e gestisce separatamente il patrimonio relativo a ciascuna operazione.
La risoluzione richiama inoltre:
- l’art. 10, primo comma, n. 1), del DPR n. 633 del 1972, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni concernenti concessione e negoziazione di crediti, gestione degli stessi da parte dei concedenti, operazioni di finanziamento e altre operazioni finanziarie, con esclusione del recupero crediti;
- l’art. 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE;
- la disciplina delle OBG introdotta dall’art. 7-bis della legge n. 130 del 1999, richiamata come contesto sistematico.
Quesito sottoposto
L’Associazione X chiede chiarimenti sul regime IVA applicabile ai servizi di servicing prestati dal soggetto originator con riferimento alla gestione dei crediti in bonis ceduti alla SPV.
Il dubbio nasce dal fatto che la prassi di settore aveva distinto tra:
- servizi resi su crediti in bonis, considerati esenti da IVA;
- servizi resi su posizioni in sofferenza, considerati imponibili in quanto attività di recupero crediti.
Tale distinzione viene messa in discussione alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 28 ottobre 2010, causa C-175/09 (caso Denplan), che aveva definito in modo ampio la nozione di recupero crediti.
Argomentazioni dell’Associazione istante
Secondo l’Associazione X, il servizio di servicing svolto dall’originator è diverso dal caso Denplan, poiché non si limita a un’attività informativa ma integra un insieme di attività più ampio e strumentale alle operazioni di cartolarizzazione.
L’associazione evidenzia che il servicing può comprendere, a titolo esemplificativo:
- tenuta delle evidenze contabili separate dei crediti della SPV;
- comunicazioni e attività verso i debitori ceduti e gli altri soggetti interessati;
- amministrazione dei crediti, compresi incasso e rilascio quietanza;
- addebito delle rate sui conti dei debitori e successivo accredito alla SPV.
Sulla base di ciò, l’istante ritiene che:
- vi sia un trasferimento di fondi tra SPV e servicer, con effetto giuridico ed economico tipico delle operazioni di pagamento esenti;
- l’attività possa rientrare nella nozione di “gestione dei crediti da parte dei concedenti”, anch’essa esente da IVA;
- restino comunque escluse le attività relative ai crediti in sofferenza.
Valutazione dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia richiama i principi della Corte di giustizia UE sulle esenzioni IVA: la regola generale è l’imponibilità delle prestazioni di servizi, mentre l’esenzione è un’eccezione da interpretare restrittivamente.
Viene ribadito che i servizi finanziari esenti hanno natura oggettiva e si qualificano in base agli effetti prodotti, indipendentemente dal soggetto che li presta e dalle modalità tecniche di esecuzione.
Nozione di recupero crediti
La risoluzione sintetizza i principi della sentenza C-175/09, secondo cui il recupero crediti comprende:
- operazioni volte a ottenere il pagamento di un debito in denaro;
- crediti di qualsivoglia natura, anche non scaduti o non insoluti;
- attività anche prive di misure coercitive.
Tuttavia, l’Agenzia ritiene che tale giurisprudenza non sia pienamente sovrapponibile al caso del servicing nell’ambito delle cartolarizzazioni, poiché i servizi resi dall’originator presentano caratteristiche diverse da quelle del caso Denplan.
Esenzione come gestione dei crediti da parte del concedente
Pur ammettendo che i soli addebito e accredito delle somme potrebbero richiamare i servizi di pagamento, l’Agenzia osserva che tali operazioni costituiscono solo una parte di un’attività più complessa affidata al servicer e funzionale all’adempimento spontaneo del debitore ceduto.
Per questo motivo, l’attività svolta ex lege dall’originator viene ricondotta nel più ampio perimetro della “gestione di crediti” da parte dei concedenti, esente da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), DPR n. 633 del 1972.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’esenzione
Sul piano oggettivo, la nozione di gestione di crediti viene interpretata in senso ampio e include:
- servizi di riscossione dei crediti ceduti;
- servizi di cassa e di pagamento;
- ogni attività funzionale ai servizi di servicing svolta dall’originator nei confronti della SPV.
Sul piano soggettivo, l’esenzione opera quando il servicer coincide con la banca che ha originariamente concesso i crediti, cioè il concedente. L’Agenzia richiama anche l’art. 7-bis, comma 7, della legge n. 130 del 1999, che in determinate condizioni considera le operazioni come non effettuate e conferma la persistenza, sotto il profilo sostanziale, della titolarità originaria del credito in capo alla banca cedente.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che:
- nei casi di cartolarizzazione conformi alla legge n. 130 del 1999;
- quando il soggetto che presta il servicing coincide con il concedente originario del credito;
- i servizi di servicing possono beneficiare dell’esenzione IVA come servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), DPR n. 633 del 1972.
Resta fermo che eventuali altre prestazioni rese dal servicer, diverse dalle attività proprie del servicing, devono essere valutate singolarmente per stabilire il relativo regime IVA.
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