Risoluzione n. 101 del 3/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia esamina un’operazione di scissione seguita dalla trasformazione agevolata della sola beneficiaria in società semplice ai sensi della legge n. 208/2015, ritenendola non abusiva perché coerente con la finalità della norma e priva di indebito vantaggio fiscale.
Scissione e trasformazione agevolata in società semplice
Scissione e trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice
La risoluzione n. 101/E del 3 novembre 2016 affronta il caso di una società ALFA che intende riorganizzare il proprio patrimonio mediante scissione e successiva trasformazione agevolata della sola società beneficiaria in società semplice, facendo applicazione della disciplina agevolativa prevista dall’art. 1, commi 115-120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’Agenzia delle Entrate valuta l’operazione sotto il profilo dell’abuso del diritto ex art. 10-bis della legge n. 212/2000 e conclude per la non abusività dell’assetto prospettato.
Contesto fattuale e operazione prospettata
La società ALFA, costituita come S.r.l. nel 1981 e trasformata in S.a.s. nel 1987, aveva in passato svolto attività di allevamento di bestiame, cessata da alcuni anni. Successivamente, i beni immobili della società sono stati concessi a terzi in locazione e comodato.
L’istante rappresenta l’intenzione di utilizzare la norma agevolativa della legge n. 208/2015 per trasformare la società in società semplice, segnalando tuttavia che la trasformazione diretta non sarebbe praticabile per la presenza di cospicue partecipazioni sociali. Per superare tale ostacolo propone la seguente sequenza:
- scissione della società, con attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili e delle attrezzature;
- assegnazione alla società scissa delle partecipazioni finanziarie, oltre ai crediti, debiti e fondo svalutazione crediti;
- trasformazione della sola società beneficiaria in società semplice, avvalendosi della disciplina agevolativa.
Nell’istanza sono inoltre richiamate ulteriori caratteristiche dell’operazione e ragioni giustificative ritenute idonee a escludere profili di abuso del diritto.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante sostiene che l’operazione non integri abuso del diritto per tre principali ragioni:
- la società beneficiaria che intende trasformarsi deriva da una scissione di una società già esistente;
- i beni da attribuire alla beneficiaria appartengono da tempo alla società;
- nessuno degli immobili risulta utilizzato strumentalmente dalla società.
Quadro normativo sull’abuso del diritto
L’Agenzia richiama l’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, che disciplina l’abuso del diritto o elusione fiscale. Affinché un’operazione sia considerata abusiva devono concorrere tutti e tre i seguenti presupposti:
- realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, cioè benefici, anche non immediati, ottenuti in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
- assenza di sostanza economica dell’operazione o delle operazioni poste in essere, intese come fatti, atti e contratti inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale.
La mancanza anche di uno solo di tali elementi esclude l’abuso. Il comma 3 dello stesso art. 10-bis precisa inoltre che non sono abusive le operazioni, pur in presenza dei tre elementi, se giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, volte al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.
Verifica del vantaggio fiscale indebito
L’Agenzia chiarisce che l’analisi antiabusiva deve partire dalla verifica dell’eventuale indebito vantaggio fiscale; solo se questo emerge si passa alla valutazione degli ulteriori elementi costitutivi.
Nel caso di specie viene richiamato l’ultimo periodo del comma 115 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, secondo cui le agevolazioni previste per assegnazioni e cessioni dei beni ai soci si applicano anche alle società che entro il 30 settembre 2016 si sono trasformate in società semplici.
L’agevolazione, secondo l’Agenzia, è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili. La ratio è consentire alle c.d. immobiliari di gestione di fuoriuscire dal regime d’impresa quando la società sia sostanzialmente un mero schermo rispetto a una gestione passiva dei beni.
Valutazione dell’operazione proposta
L’Agenzia ritiene che, a seguito della scissione della società ALFA, l’attribuzione alla società beneficiaria della totalità dei beni immobili concessi in godimento a terzi tramite rapporti locatizi consenta a quest’ultima, se in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, di accedere alla trasformazione agevolata in società semplice.
Tale conclusione è fondata sulla finalità della norma, come desumibile dalla Relazione illustrativa alla legge di stabilità 2016: offrire la possibilità di estromettere dal regime d’impresa, a condizioni fiscali più favorevoli, gli immobili per i quali non vi siano condizioni di impiego mediamente profittevoli.
Secondo l’Agenzia, l’operazione rappresentata da ALFA — scissione con attribuzione alla scissa delle partecipazioni finanziarie e alla beneficiaria di tutti i beni immobili, seguita dalla trasformazione agevolata in società semplice della beneficiaria — è pienamente coerente con le intenzioni del legislatore e non si pone in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Conclusione dell’Agenzia
Poiché non si configura alcun indebito vantaggio fiscale, l’Agenzia non procede all’esame degli ulteriori elementi dell’abuso del diritto. L’operazione prospettata viene quindi considerata non abusiva.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite vengano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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