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Risoluzione

Risoluzione n. 98 del 27/10/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una società agricola che produce energia fotovoltaica può optare per la tassazione su base catastale se, dall’inizio del periodo d’imposta, possiede i requisiti di società agricola e svolge attività agricola esclusiva. La produzione fotovoltaica entro 260.000 kWh annui resta reddito agrario; l’eventuale eccedenza è tassata forfetariamente al 25% solo se sussistono i requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E/2009, altrimenti si applicano le regole ordinarie del reddito d’impresa.

Società agricola e produzione fotovoltaica: opzione per la tassazione catastale

Società agricola e tassazione catastale della produzione fotovoltaica

La risoluzione esamina il caso di una società agricola che gestisce un impianto fotovoltaico e chiede se, per il 2016, possa considerare tale attività come connessa a quella agricola e applicare il regime di tassazione su base catastale. Il documento coordina la disciplina delle società agricole di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006 con quella della produzione di energia fotovoltaica prevista dall’art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005.

Il quesito posto dalla società

La società istante, con esercizio coincidente con l’anno solare, è una società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 e gestisce da anni un impianto fotovoltaico da 996 kW su terreni locati, cedendo integralmente l’energia al GSE. Fino al 2015 l’attività fotovoltaica non era considerata connessa all’attività agricola, perché non risultavano i requisiti indicati nella circolare n. 32/E del 2009. Dal 2016 la società rappresenta che il volume d’affari dell’attività agricola, esclusa la produzione fotovoltaica, sarà sicuramente superiore a quello della produzione eccedente i 200 kW, calcolato senza incentivi. Chiede quindi se la produzione fotovoltaica possa considerarsi connessa già dal 1° gennaio 2016 e per l’intero anno, così da:

  • esercitare l’opzione per la determinazione del reddito e delle imposte su base catastale;
  • assoggettare al regime dell’art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005 la produzione di energia nel limite di 260.000 kWh annui;
  • tassare l’eventuale eccedenza secondo le regole previste dalla stessa norma.

La soluzione prospettata dal contribuente

La società ritiene che la produzione di energia fotovoltaica possa essere considerata attività connessa all’attività agricola già dal 1° gennaio 2016 e per l’intero anno, in presenza del requisito del volume d’affari agricolo superiore a quello della produzione fotovoltaica eccedente i 200 kW. Richiama la circolare n. 32/E/2009, che individua i criteri di connessione per la produzione fotovoltaica oltre i primi 200 kW:

  • impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati su strutture aziendali esistenti;
  • volume d’affari dell’attività agricola superiore a quello della produzione fotovoltaica eccedente i 200 kW, senza considerare gli incentivi;
  • entro il limite di 1 MW per azienda, almeno 1 ettaro di terreno per ogni 10 kW oltre i 200 kW. La società sostiene inoltre che tali criteri non siano stati superati dalle modifiche introdotte dalla legge n. 208/2015, la quale ha previsto che la produzione e cessione di energia fotovoltaica fino a 260.000 kWh annui costituisce attività connessa e reddito agrario, mentre l’eccedenza è soggetta a tassazione forfetaria con coefficiente del 25%, salva opzione per il regime ordinario.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama anzitutto l’art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, secondo cui le società di persone, le S.r.l. e le cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 possono optare per l’imposizione dei redditi secondo l’art. 32 del TUIR. Ricorda poi che, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004, la società agricola deve:

  • avere nell’oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c.;
  • indicare nella ragione o denominazione sociale la dicitura “società agricola”. Il requisito dell’esclusività, secondo l’art. 2135 c.c., riguarda la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse.

Produzione fotovoltaica come attività agricola connessa

La risoluzione afferma che la produzione e cessione di energia fotovoltaica è ricompresa tra le attività agricole connesse. In base all’art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005, come modificato, la produzione di energia fotovoltaica fino a 260.000 kWh annui effettuata da imprenditori agricoli è attività agricola connessa e produce reddito agrario. Per la parte eccedente, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006 è determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività del 25%, salvo opzione per il regime ordinario. L’Agenzia richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 66/2015, secondo cui la produzione fotovoltaica va considerata attività diretta alla fornitura di beni mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. In particolare, il fondo resta la risorsa primaria che deve essere normalmente impiegata nell’attività agricola anche quando ospita gli impianti fotovoltaici.

Requisiti per l’opzione e momento di verifica

La circolare n. 50/E del 2010 aveva già chiarito che, per esercitare l’opzione per la tassazione catastale, la società agricola deve possedere i requisiti soggettivo e oggettivo fin dall’inizio del periodo d’imposta e deve comunicare la scelta nella prima dichiarazione IVA o dei redditi da presentare. L’Agenzia precisa che, ai fini dell’opzione, la verifica della natura agricola della società va compiuta dal 1° gennaio dell’esercizio per il quale si intende optare, verificando che:

  • la ragione o denominazione sociale contenga la dicitura “società agricola”;
  • l’attività svolta sia agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. Tale verifica prescinde dai limiti entro cui le attività sono considerate agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito.

Determinazione del reddito della produzione fotovoltaica eccedente i limiti

Con riferimento alla tassazione della produzione di energia fotovoltaica, la risoluzione ribadisce che oltre il limite annuo di 260.000 kWh il reddito è tassato forfetariamente con coefficiente del 25% solo se risultano rispettati i criteri di connessione indicati nella circolare n. 32/E del 2009. Se tali requisiti non sono rispettati, la parte eccedente è assoggettata alle regole ordinarie del reddito d’impresa, anche se la società ha optato per la tassazione catastale.

Soluzione finale dell’Agenzia

Nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che la società può optare per la tassazione del reddito su base catastale perché:

  • ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
  • riporta nella ragione sociale l’indicazione di “società agricola”. Per effetto dell’opzione, la società potrà:
  • assoggettare a tassazione catastale il reddito derivante dall’attività agricola, comprensivo del reddito relativo alla produzione fotovoltaica entro 260.000 kWh annui;
  • determinare forfetariamente, con coefficiente del 25%, il reddito derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite, a condizione che il volume d’affari dell’attività agricola principale sia superiore a quello della produzione eccedente. In assenza di tali requisiti di connessione, la parte eccedente resterebbe tassata secondo il regime ordinario del reddito d’impresa.

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