Sentenza del 01/02/2019 n. 594 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ACCERTAMENTO SINTETICO- MOTIVAZIONE- LIMITATA AD UN SOLO ELEMENTO PRECISO E GRAVE- SUFFICIENZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento sintetico fondato su un metodo induttivo ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973. L'Amministrazione finanziaria ha utilizzato una presunzione semplice, traendo da un fatto noto la prova presuntiva di un reddito non dichiarato. Il contribuente ha contestato la sufficienza di un solo elemento presuntivo, sostenendo implicitamente che l'accertamento avrebbe dovuto basarsi su una pluralità di elementi o su una motivazione più ampia.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento sintetico fondato anche su un unico elemento, purché esso sia preciso e grave. Tale presunzione è idonea a invertire l'onere della prova, spettando al contribuente dimostrare che il fatto posto a base dell'accertamento non corrisponde alla realtà o non è indicativo della maggiore capacità contributiva contestata. La valutazione della rilevanza dell'elemento presuntivo, se adeguatamente motivata e logicamente non contraddittoria, non è censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5
L'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consiste nell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente mediante presunzioni semplici fondate su elementi di fatto. Un singolo elemento può essere sufficiente, se dotato dei requisiti di precisione e gravità e se la motivazione dell'accertamento espone in modo coerente il percorso logico seguito.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico non è sempre necessaria una pluralità di indizi: anche un solo elemento può essere sufficiente se è preciso, grave e concretamente idoneo a dimostrare una maggiore capacità contributiva.
- L'accertamento basato su una presunzione semplice trasferisce al contribuente l'onere di fornire una prova contraria, dimostrando l'inesistenza del fatto presunto o spiegando l'origine non reddituale delle somme o delle disponibilità considerate.
- Il giudice deve verificare che la motivazione dell'Amministrazione sia adeguata e logicamente coerente; una volta rispettati tali requisiti, la valutazione dell'efficacia dell'elemento presuntivo non è normalmente riesaminabile in sede di legittimità.
- La contestazione non può limitarsi ad affermare che l'accertamento si fonda su un solo elemento: occorre dimostrare concretamente che quell'elemento non è grave, preciso, riferibile al contribuente o idoneo a sostenere la ricostruzione del reddito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Enna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 225 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 227 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 236 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 feb 2019Sentenza del 01/02/2019 n. 245 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →