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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01001/2026 del 17/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La lite nasce dall'azione risarcitoria proposta dalla procedura fallimentare di una società consortile nei confronti di un ex amministratore e di altri soggetti (società consorziate e altro ex amministratore) per condotte gestorie ritenute illecite e dannose, con richiesta di condanna al ristoro del deficit fallimentare. Il tribunale aveva condannato il solo ex amministratore ricorrente al pagamento di una somma liquidata equitativamente; la corte d'appello, investita dall'impugnazione dell'amministratore, aveva confermato l'impostazione sulla responsabilità e sulla liquidazione del danno, richiamando i principi in tema di nesso causale, onere probatorio e liquidazione equitativa quando la contabilità è irregolare. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi di doglianza avverso la sentenza d'appello, ma nel testo della decisione di legittimità non sono illustrati nel dettaglio i singoli motivi, perché la Corte ha definito la causa in rito prima dello scrutinio del merito. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine ex art. 369 c.p.c., della relata di notifica della sentenza impugnata: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC, ma nel fascicolo mancava la prova di tale notificazione. Poiché la notificazione del ricorso non era avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non operava la deroga giurisprudenziale che consente di verificare la tempestività sulla sola data di pubblicazione. Ne è seguita la declaratoria di improcedibilità, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile per omesso deposito della relata di notificazione della sentenza d'appello, documento necessario ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per verificare la tempestività dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della decisione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2394-bis c.c.

    richiamato come base dell'azione del curatore per far valere la responsabilità degli amministratori in sede fallimentare

  • art. 2393 c.c.

    richiamato come norma relativa all'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori

  • art. 2394 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità verso i creditori sociali

  • art. 2476 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità degli amministratori e dei soggetti coinvolti nella gestione societaria

  • art. 2055 c.c.

    richiamato per il concorso di più soggetti nell'illecito e nella causazione del danno

  • art. 2476, comma 7, c.c.

    richiamato per l'estensione della responsabilità dei soci che abbiano beneficiato dell'illecito gestionale

  • art. 1226 c.c.

    richiamato come base della liquidazione equitativa del danno in presenza di prova non pienamente determinabile

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine previsto comporta improcedibilità del ricorso

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere che la successiva produzione tardiva possa sanare l'omissione iniziale

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione, utilizzato per verificare la tempestività del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per le memorie e conclusioni scritte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio/ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso

  • art. 24 Cost.

    richiamato per escludere un contrasto della sanzione processuale con il diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato per escludere un contrasto della sanzione processuale con il giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere un contrasto della sanzione processuale con il diritto a un equo processo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte che alleghi la notificazione della sentenza impugnata ha l'onere di depositarne la relata, o la documentazione equivalente in caso di PEC, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile perché il giudice non può verificare la tempestività dell'impugnazione e il formarsi del giudicato.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica è rilevabile d'ufficio e non può essere sanata né dalla mancata contestazione della controparte né da una produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
  • La sanzione dell'improcedibilità non opera se, nonostante la mancanza della relata, risulti comunque che il ricorso è stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso la tempestività è verificabile sulla sola data di pubblicazione.
  • Nel giudizio di responsabilità degli amministratori, la liquidazione equitativa del danno può essere utilizzata solo quando la prova del pregiudizio non sia possibile in modo puntuale, ma resta necessario che siano stati previamente accertati gli inadempimenti e il nesso causale almeno nei suoi tratti essenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicato

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