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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04668/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione assolutoria di primo grado, condannandolo per ricettazione. La difesa ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello. In particolare, ha contestato che la Corte territoriale non avesse confermato la qualificazione del fatto come ricettazione di lieve entità ex art. 648, comma 2, c.p., già riconosciuta dal Tribunale, e che avesse escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe aderito acriticamente alla ricostruzione del pubblico ministero e agli argomenti dell'atto di appello, trascurando la motivazione del primo giudice e gli atti d'indagine, e avrebbe affermato la responsabilità in modo assertivo e superficiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero indeducibili perché sostanzialmente ripetitive dei motivi già esaminati e disattesi in appello, senza confronto con la motivazione impugnata e senza indicazione di specifici vizi logici o giuridici. Ha inoltre ritenuto coerente e non illogica la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva escluso l'ipotesi attenuata di ricettazione valorizzando il valore non modesto della merce rinvenuta, elemento ritenuto di per sé ostativo al riconoscimento dell'art. 648, comma 2, c.p., senza che potessero assumere rilievo sussidiario i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    La doglianza proposta deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; censure meramente ripetitive e non confrontate con la sentenza di appello sono inammissibili perché prive di effettiva funzione critica.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione richiede l'indicazione di specifici profili di contraddittorietà, illogicità o omissione; non basta reiterare le medesime argomentazioni già prospettate nei gradi di merito.

  • art. 648, comma 2, c.p.

    qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648, comma secondo, cod. pen.

    L'ipotesi attenuata di ricettazione non è riconoscibile quando il valore della merce rinvenuta non sia modesto; tale dato può costituire elemento ostativo autonomo al riconoscimento dell'attenuante speciale.

  • art. 131-bis c.p.

    cause di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta; la Corte d'appello l'ha esclusa e la Cassazione non ha ravvisato vizi logici nella relativa motivazione.

  • art. 133 c.p.

    senza che possano assumere rilievo, in via sussidiaria, gli ulteriori criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

    I criteri di commisurazione della pena non possono sanare l'assenza del presupposto ostativo già individuato nel valore non modesto del bene, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p.

  • art. 648 c.p.

    Il fatto è stato ritenuto sussumibile nella ricettazione, con esclusione della lieve entità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo le stesse doglianze già esaminate e confutate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di vizio motivazionale richiede l'allegazione di concreti profili di illogicità, contraddittorietà o omissione; non è sufficiente una generica critica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di ricettazione, l'attenuante della lieve entità ex art. 648, comma 2, c.p. può essere esclusa già per il solo valore non modesto della merce, trattandosi di elemento autonomamente ostativo al riconoscimento del fatto attenuato.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere oggetto di specifica e congrua motivazione; in sede di legittimità la censura è destinata a fallire se non si evidenziano specifici errori logici o giuridici della valutazione di merito.
  • I criteri di cui all'art. 133 c.p. non possono essere invocati per superare un presupposto negativo già sufficiente a escludere l'attenuante speciale di lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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