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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di intimazione - processo tributario - costituzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tardiva costituzione, da sola, non comporta l'inammissibilità della parte resistente. Anche se costituita oltre il termine, essa conserva il diritto di difendersi e di produrre documenti, nei limiti e secondo le modalità previste dal processo tributario. La decisione si fonda sulla necessità di tutelare il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e richiama Cass. n. 18962/2005.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda gli effetti della tardiva costituzione della parte resistente nelle fasi di merito del processo tributario. In particolare, si valuta se la costituzione oltre i termini determini automaticamente l'inammissibilità delle difese e dei documenti prodotti. La regola richiamata esclude tale conseguenza quando la parte resistente non deve proporre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio e non deve chiedere la chiamata di terzi.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D. Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente e i relativi termini, senza implicare che la tardività determini automaticamente la perdita di ogni facoltà difensiva.

  • Art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992

    Regola il deposito di memorie e documenti nel processo tributario; la parte tardivamente costituita può comunque esercitare le facoltà difensive compatibili con i termini processuali.

  • Art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992

    Riguarda la produzione di nuove prove e documenti in appello e conferma il rilievo della disciplina delle produzioni documentali nelle diverse fasi del giudizio.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela il diritto di difesa e impedisce che la tardiva costituzione comporti, in assenza di una specifica preclusione, la totale esclusione della parte dal processo.

  • Cassazione, sentenza n. 18962/2005

    Afferma che nelle fasi di merito del processo tributario la tardiva costituzione della parte resistente non determina di per sé l'inammissibilità delle difese e della produzione documentale, salvo le preclusioni relative ad attività soggette a termine.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte resistente non comporta automaticamente l'inammissibilità di tutte le sue difese.
  • La parte resistente tardivamente costituita può normalmente difendersi e produrre documenti, purché rispetti le specifiche preclusioni previste per ciascuna attività processuale.
  • Restano precluse, se il termine è ormai scaduto, le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio e le istanze di chiamata di terzi.
  • La tardività non deve essere equiparata alla contumacia assoluta: il diritto di difesa permane, ma può essere limitato dalle regole sui termini e sulle produzioni.
  • La valutazione concreta richiede di distinguere tra attività difensive sempre consentite e attività soggette a termini decadenziali specifici.

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