Sentenza del 02/03/2022 n. 805 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo - Atto di appello - Questioni ed eccezioni non accolte - Riproposizione - Onere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Interpretazione dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992: se l'onere di "riproposizione" in appello delle questioni ed eccezioni non accolte in primo grado si riferisca all'appellante o all'appellato; in particolare se l'onere riguardi le domande/eccezioni respinte in primo grado o soltanto quelle sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato.
La decisione
La corte ha ritenuto che l'art. 56 si riferisca all'appellato (resistente) e non all'appellante: l'onere di riproporre in appello riguarda non le domande o eccezioni espressamente respinte in primo grado, bensì esclusivamente quelle su cui il giudice di primo grado non si sia pronunciato. Di conseguenza il resistente deve specificamente riproporre in appello le questioni omesse dal primo giudice, altrimenti si intendono rinunciate; l'appellante non è assoggettato al medesimo onere di riproporre.
Norme richiamate
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
La norma impone l'obbligo di riproporre in appello le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado solo con riferimento all'appellato: l'onere riguarda le questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espresso (omissioni), non le questioni già respinte con pronuncia negativa.
Massime di principio
- L'onere di riproporre in appello ex art. 56 riguarda l'appellato (resistente): è quest'ultimo che deve specificare in sede di appello le questioni omesse dal giudice di primo grado, altrimenti saranno considerate rinunciate.
- Le questioni o eccezioni sulle quali il giudice di primo grado si sia espressamente pronunciato (anche se respinte) non rientrano nell'onere di riproposta disciplinato dall'art. 56.
- L'appellante non è vincolato dall'obbligo di riproporre ex art. 56; tuttavia, per correttezza processuale e per evitare censure procedurali, è comunque opportuno che l'atto di appello indichi chiaramente le questioni oggetto di gravame.
- Pratica consigliata per il resistente: controllare la pronuncia di primo grado per identificare eventuali omissioni e riproporre espressamente in comparsa/atto difensivo in appello tutte le eccezioni o questioni non decise, specificando la richiesta di integrazione del contraddittorio sul punto, pena la loro perdita.
- Nei casi di omissione da parte del resistente, la corte di appello può considerare tali questioni come rinunciate e rifiutarsi di conoscerle, salvo diversi poteri discrezionali previsti dalla procedura.
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