Sentenza del 02/03/2022 n. 293 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 (importo ? 3.992) relativo ad immobili edificati e invenduti. La contribuente sosteneva che tali immobili erano beni-merce (rimanenze) funzionali all'attività d'impresa e pertanto non soggetti a IMU, richiamando la successiva esenzione prevista dal D.L. n.102/2013 e chiedendo l'applicazione retroattiva o, in subordine, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che non ne estendeva gli effetti al periodo anteriore.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che la normativa IMU assoggetta in via ordinaria tutti gli immobili salvo le esenzioni tassativamente previste; il D.L. n.102/2013 ha introdotto un'esenzione per gli immobili-merce con decorrenze esplicite (per il 2013 non è dovuta la seconda rata e la piena efficacia è fissata dal legislatore con decorrenza successiva), norma innovativa e non interpretativa che non può essere estesa retroattivamente. Inoltre la scelta del legislatore sulle decorrenze è discrezionale e non manifesta incostituzionalità. La sentenza richiama e si conforma all'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n.760/2021). Le spese di lite sono state compensate integralmente per «gravi ed eccezionali ragioni» (prima pronuncia della Cassazione intervenuta in corso di causa).
Norme richiamate
D.L. n. 102/2013
art. 2 (disposizioni sull'esenzione IMU degli 'immobili-merce')
introduce l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dalla impresa alla vendita; la norma è innovativa (non interpretativa) e prevede decorrenze specifiche: per il 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU e la piena efficacia dell'esenzione è stabilita dal legislatore con decorrenza successiva (la giurisprudenza ha richiamato il 1° gennaio 2014 come decorrenza operativa). Non può essere estesa per interpretazione al periodo anteriore.
d.lgs. n. 23/2011
art. 9 comma 1; art. 8 comma 2
norme base in materia IMU richiamate nella eccezione di illegittimità costituzionale; il Collegio ritiene infondate le censure mosse alla luce della chiara scelta normativa successiva e della stretta interpretazione delle esenzioni.
d.l. n. 201/2011
richiamato nell'ambito delle censure di illegittimità costituzionale: anche qui la Corte non ha ravvisato profili tali da incidere sulla legittimità della scelta di decorrenza dell'esenzione.
D.Lgs. n. 546/1992
norma processuale sulla compensazione delle spese di lite; applicata per compensare integralmente le spese tra le parti per 'gravi ed eccezionali ragioni' (prima pronuncia della Cassazione intervenuta durante il giudizio).
Cassazione, sent. n. 760/2021
sentenza di legittimità richiamata dal Collegio
afferma che le agevolazioni fiscali/esenzioni sono di stretta interpretazione e che la determinazione delle decorrenze e delle misure di politica fiscale rientra nella discrezionalità del legislatore; conferma l'impossibilità di estendere retroattivamente l'esenzione e respinge la questione di illegittimità costituzionale sollevata.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali (in particolare per l'IMU) si interpretano in modo stretto: salvo espressa disposizione normativa, gli immobili sono soggetti a IMU.
- Una norma che introduce un'esenzione e fissa una decorrenza precisa è innovativa e non può essere estesa retroattivamente dal giudice per interpretazione; per ottenere efficacia retroattiva è necessaria una disposizione normativa che lo preveda espressamente.
- Le scelte del legislatore in materia di agevolazioni fiscali e decorrenze rientrano nella sua discrezionalità di politica economico-fiscale e non sono agevolmente censurabili per incostituzionalità salvo chiari profili di irragionevolezza o discriminazione.
- In caso di immobili destinati alla vendita (beni-merce), l'esenzione IMU prevista dal D.L. n.102/2013 opera solo a partire dalle decorrenze fissate dalla norma (per il 2013 esenzioni limitate come previsto; piena efficacia successiva), quindi non si può automaticamente ottenere esenzione per anni precedenti sulla base della sola natura contabile di rimanenze.
- Per contestare con successo la pretesa tributaria in situazioni analoghe conviene: (a) dimostrare l'esistenza di una norma precedente che già disponga l'esenzione o l'esclusione dal presupposto d'imposta; oppure (b) provare profili di incostituzionalità o violazione di principi europei/diritto sovranazionale che colpiscano la normativa vigente, con argomentazioni concrete di disparità di trattamento o irragionevolezza.
- Nei giudizi tributari, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione) costituisce parametro importante: sentenze che dichiarano la natura non retroattiva delle agevolazioni o la stretta interpretazione delle esenzioni limitano le possibilità di successo delle istanze di retrodatazione dell'agevolazione.
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