Sentenza del 08/10/2019 n. 25057 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di maggiori diritti doganali relativi alla reimportazione di merci sottoposte al regime di perfezionamento passivo. Nelle dichiarazioni doganali erano stati indicati codici tariffari relativi a prodotti diversi e non compresi negli elenchi dei prodotti compensatori autorizzati. La contribuente sosteneva che si fosse trattato di meri errori di digitazione, senza frode e senza effettivo vantaggio fiscale, poiché le aliquote applicabili sarebbero state uguali. L'Agenzia contestava invece la violazione degli obblighi dichiarativi e del regime agevolato, evidenziando che i dazi dovevano essere calcolati anche in relazione al valore delle merci e che l'esattezza della dichiarazione gravava sul dichiarante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che la contribuente non avesse fornito la prova, richiesta a suo carico, che gli errori dichiarativi fossero privi di conseguenze sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo e che i prodotti reimportati derivassero effettivamente dalle merci temporaneamente esportate. Ha inoltre stabilito che l'errata indicazione dei codici non costituisce una violazione meramente formale quando può incidere sulla determinazione della base imponibile o sul valore delle merci. Non era necessaria la prova di una frode o di un comportamento doloso: era sufficiente una condotta cosciente e volontaria, salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l'assenza di colpa. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992, artt. 114, 145, 147, 148, 150 e 151 (Codice doganale comunitario)
L'esenzione totale o parziale dai dazi non è concessa quando non siano soddisfatte le condizioni o gli obblighi relativi al regime, salvo prova che le mancanze non abbiano avuto conseguenze sul corretto funzionamento del regime.
Il regime di perfezionamento passivo è un'agevolazione subordinata al rispetto rigoroso delle condizioni autorizzative. Chi intende conservarne il beneficio deve dimostrare che le irregolarità non hanno compromesso il funzionamento del regime.
Regolamento (CEE) n. 2454/1993, art. 199
La dichiarazione presentata ad un ufficio doganale impegna il dichiarante per quanto riguarda l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione.
Il dichiarante e il rappresentante doganale rispondono dell'esattezza dei dati indicati nella dichiarazione, inclusi codici e descrizione delle merci.
Regolamento CE n. 2286/2003
Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione tariffaria oppure secondo la loro denominazione commerciale usuale, in termini sufficientemente precisi per permetterne la classificazione.
La descrizione delle merci deve essere precisa e idonea alla corretta classificazione doganale; l'errore nei codici non è automaticamente irrilevante.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5-bis
Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
La non punibilità delle violazioni formali opera solo quando l'irregolarità non ostacola i controlli e non incide, neppure potenzialmente, sulla base imponibile o sul tributo. Un errore relativo a codici o valore può quindi essere sostanziale.
D.P.R. n. 43/1973, artt. 207, 303 e 312
I diritti doganali sono parametrati al valore delle merci; le sanzioni non richiedono necessariamente la prova di dolo o frode.
La determinazione dei diritti doganali può dipendere dal valore delle merci anche quando l'aliquota applicabile sia identica. Ai fini sanzionatori è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa superabile dal contribuente mediante prova contraria.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5, e Legge n. 689/1981, art. 3
È richiesta la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi imputare un comportamento quanto meno negligente, anche se non doloso.
Per la responsabilità amministrativa tributaria non occorre dimostrare un intento fraudolento: la responsabilità può fondarsi sulla colpa, anche lieve, mentre spetta al soggetto sanzionato provare l'assenza di colpa.
Massime di principio
- Nel regime di perfezionamento passivo, i codici e le descrizioni indicati nelle dichiarazioni devono corrispondere ai prodotti compensatori autorizzati; la mera plausibilità di un errore materiale non è sufficiente senza documentazione oggettiva.
- L'onere di provare che l'errore dichiarativo non ha inciso sul corretto funzionamento del regime e che i prodotti reimportati derivano dalle merci esportate grava sul debitore dell'obbligazione doganale.
- Una violazione non è meramente formale se può incidere sulla base imponibile, sul valore delle merci, sui controlli doganali o sulla quantificazione dei dazi, anche quando l'aliquota applicabile risulti identica.
- L'assenza di frode o di dolo non esclude automaticamente la responsabilità: per le sanzioni doganali può essere sufficiente una condotta negligente, salvo prova dell'assenza di colpa.
- Chi utilizza un regime doganale agevolato deve conservare e produrre una documentazione analitica che colleghi le merci temporaneamente esportate ai prodotti compensatori reimportati e giustifichi eventuali difformità dichiarative.
- Il coinvolgimento di uno spedizioniere o rappresentante doganale non elimina necessariamente la responsabilità dell'importatore o del titolare dell'autorizzazione, che resta tenuto al rispetto delle condizioni del regime e alla correttezza delle informazioni fornite.
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